Pensione di reversibilità agli eredi del docente inabile e decorrenza dalla morte (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 324 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità degli eredi del dipendente pubblico deceduto, già dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, decorre dalla data della morte, che coincide con la risoluzione del rapporto per inabilità assoluta e permanente. La decorrenza non può essere ancorata alla diversa data del decreto ministeriale di risoluzione del rapporto, emesso in epoca successiva al decesso. Il pagamento parziale delle competenze pensionistiche nel corso del giudizio determina la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte. L’eventuale rifiuto dell’Istituto previdenziale fondato su un asserito cumulo con altro sistema non è opponibile agli eredi minorenni, esclusi da ogni cumulo.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, agisce in qualità di erede del coniuge, già docente presso un’Accademia delle Belle Arti. Allo stesso, nel 2017, era stato diagnosticato un grave carcinoma; posto in malattia continuativa, nel giugno 2018 la Commissione medica lo dichiarava inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e versava in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il decesso sopravveniva il 17 giugno 2018. L’INPS non liquidava la pensione e il TFR agli eredi; il Ministero dell’Istruzione, con decreto del 9 luglio 2019, stabiliva che solo da quella data il rapporto di lavoro dovesse intendersi risolto. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 3082/2021, dichiarava la cessazione della materia del contendere per le spettanze retributive e declinava la giurisdizione sulle questioni pensionistiche. La causa approdava così dinanzi alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per difetto di domanda amministrativa. Il Giudice la rigetta, rilevando che la ricorrente aveva presentato istanza il 9 luglio 2018 e successiva istanza il 29 ottobre 2021, respinta dall’Istituto con provvedimento del 10 novembre 2022. Il pagamento di somme nel gennaio 2024 rende comunque ultronea ogni ulteriore considerazione sull’ammissibilità.

Nel merito, il Giudice richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere postula fatti sopravvenuti che eliminino integralmente il contrasto tra le parti, soddisfacendo in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. civ. n. 6909 del 2009). Il pagamento dell’importo netto di euro 45.445,77, effettuato dall’INPS nel gennaio 2024, soddisfa in parte le pretese e comporta la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.

Il contenzioso permane sulla legittimità dell’operato dell’Istituto, che aveva respinto la domanda sul presupposto di un asserito cumulo con altro sistema, e sulla determinazione delle somme residue. Il Giudice condivide integralmente le valutazioni del c.t.u., che ha ricostruito la pensione diretta di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, quantificandola in euro 11.727,24 annui, e ha determinato le quote di reversibilità spettanti al coniuge superstite (60%) e al figlio minorenne (20%), per complessivo 80%.

Il c.t.u. ha evidenziato che la pensione di reversibilità non è soggetta ad alcun cumulo, essendo il figlio minorenne al momento del decesso. Gli importi decorrono dal primo mese di spettanza, luglio 2018. Detratte le somme già corrisposte, residuano a credito della ricorrente euro 3.596,78 e, per la quota del figlio, euro 1.114,10, oltre interessi legali e rivalutazione dal maggio 2025.

La Corte accerta dunque il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 17 giugno 2018, data della morte e della risoluzione del rapporto per inabilità assoluta e permanente. Condanna l’INPS al pagamento delle somme residue e delle spese di lite, compensate per ogni altro rapporto processuale in considerazione dell’assenza di responsabilità del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *