Conto giudiziale dell’economo comunale dichiarato irregolare senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 130 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), il collegio che non pronunci discarico dichiara l’irregolarità della gestione contabile. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale non presuppone l’accertamento di ammanchi né l’affermazione di responsabilità amministrativa. Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese. La declaratoria non preclude alla Procura regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 111691 del comune di Casina (RE), relativo alla gestione dell’economo per il periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019. Il magistrato relatore per i conti giudiziali ne aveva proposto l’iscrizione a ruolo con la relazione n. 357/2023, rilevando la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario chiamato alle verifiche di regolarità, l’omessa registrazione dell’anticipazione del fondo cassa e la sua mancata restituzione attraverso il conto, nonché la mancanza della prescritta relazione degli organi di controllo interno.

Con sentenza-ordinanza n. 45/2024/GC del 20.05.2024 la Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore per la prosecuzione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 149, primo comma, c.g.c. Con nuova relazione del 10.01.2025 il magistrato ha riferito che il comune aveva depositato, in data 27.07.2024, lo stesso conto giudiziale datato 25.01.2020, ma con firma per parifica del Sindaco. I rilievi sono rimasti invariati e la Procura regionale ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il fondamento del giudizio di conto nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. Il primo prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato depositi la relazione con cui propone il discarico dell’agente contabile. Ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, trova applicazione l’art. 147, che impone al Presidente di fissare con decreto l’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.

Nel caso di specie, la nuova istruttoria conferma una diffusa irregolarità nella compilazione del conto. Il conto ripresentato dall’amministrazione comunale è, verosimilmente, lo stesso già depositato dall’agente contabile, poiché reca la medesima data di sottoscrizione. Permane, inoltre, la mancata registrazione dell’anticipazione di cassa, il mancato transito nel conto del fondo cassa e la dichiarazione dell’anticipazione e del versamento nel mese di febbraio. Si tratta di difetti formali estremamente rilevanti che il Collegio qualifica come irregolarità della gestione.

Il Collegio richiama espressamente l’art. 149, comma 3, c.g.c., secondo cui, quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile. Su questa base ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

Proprio il difetto di ammanchi e di profili di responsabilità viene qualificato come grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese del giudizio. Il Collegio precisa, infine, che nulla impedisce alla Procura regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative, lasciando dunque impregiudicata ogni ulteriore iniziativa sul piano sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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