Mancata pubblicazione della relazione di fine mandato: accertata la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 149/2011 (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 116 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle nuove consultazioni elettorali, anche quando queste si svolgano oltre la scadenza formale del mandato. La certificazione da parte dell’Organo di revisione deve avvenire entro quindici giorni dalla sottoscrizione, cui seguono la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. La violazione dei predetti termini configura un inadempimento oggettivamente accertabile dalla magistratura contabile, mentre l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza, ai sensi della l. n. 689/1981, resta riservato alla successiva fase sanzionatoria applicata dall’ente locale.
Il Fatto
Il Comune era chiamato alle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale, fissate per il 24 e 25 maggio 2026. Le precedenti elezioni si erano svolte il 20 e 21 settembre 2020, con conseguente prosecuzione del mandato oltre la scadenza del quinquennio. Accertato che l’Ente non aveva trasmesso né pubblicato la relazione di fine mandato, la Sezione avviava un’istruttoria, all’esito della quale il Comune riscontrava di non aver adempiuto, provvedendo solo successivamente alla sottoscrizione e alla certificazione del documento.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, che impone la sottoscrizione della relazione di fine mandato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, la certificazione entro quindici giorni e la successiva trasmissione alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale. Il puntuale rispetto di tali scansioni è funzionale a garantire all’elettorato un’informativa completa sull’attività svolta dall’amministrazione in prossimità del voto.
Nel caso di elezioni che si tengano oltre la scadenza naturale del mandato, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG, ha stabilito che il termine per la sottoscrizione deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio. Ciò al fine di evitare che l’elettorato perda conoscenza di una parte significativa dell’attività amministrativa svolta nel periodo successivo alla scadenza formale.
Applicando tale principio al caso di specie, la sottoscrizione della relazione, avvenuta il 28 aprile 2026, risulta tardiva, essendo intervenuta solo ventotto giorni prima delle elezioni e con trentatré giorni di ritardo rispetto al termine del 26 marzo 2026. La trasmissione alla Sezione, effettuata il 28 aprile 2026, è anch’essa avvenuta oltre il termine del 13 aprile 2026. La certificazione dell’Organo di revisione, resa il 27 aprile 2026, presenta l’anomalia di essere antecedente alla sottoscrizione del Sindaco. La relazione, infine, non risulta pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nonostante la nota del Sindaco ne attestasse l’avvenuta pubblicazione.
La Sezione esclude che sussista un automatismo tra l’accertamento dell’inadempimento e l’irrogazione della sanzione. Richiamando le SS.RR. n. 22/2023/DELC, la magistratura contabile accerta l’elemento oggettivo della violazione, mentre la valutazione della colpevolezza è rimessa all’ente locale, che dovrà applicare la sanzione amministrativa ai sensi della l. n. 689/1981 e riferire alla Sezione sugli esiti dell’attività di recupero del credito.
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Nota della Redazione
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