Pensione di reversibilità al figlio inabile: accertamento concreto dell’inabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 315 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’inabilità assoluta e permanente richiesto dall’art. 8, comma 1, legge n. 222/1984 ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato deve essere accertato secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Non è sufficiente il mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, dovendosi verificare la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee a procurare un guadagno non simbolico. Il requisito della vivenza a carico può ritenersi sussistente quando l’Istituto previdenziale, nel definire l’istanza amministrativa, non lo abbia elevato ad autonomo motivo ostativo. Sul punto opera il principio dell’one shot e la riserva amministrativa che permea il processo pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio maggiorenne di una pensionata deceduta, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile e vivente a carico della madre. La domanda amministrativa, presentata nel maggio 2022, è stata respinta dall’INPS nel gennaio 2023, sulla base di un verbale della Commissione Medica di Verifica che non aveva riconosciuto l’inabilità alla data del decesso del familiare. Anche il ricorso amministrativo è stato respinto.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo di essere affetto da grave patologia psichiatrica a carattere ingravescente, già seguita dal Dipartimento di Salute Mentale, e di percepire da anni la pensione di reversibilità paterna per il medesimo requisito sanitario. Ha inoltre sostenuto la sussistenza del requisito reddituale e della vivenza a carico. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda il modo di accertare il requisito sanitario dell’inabilità richiesto per la pensione di reversibilità ai figli superstiti. Il Decidente richiama l’art. 13, comma 1, legge n. 218/1952, nel testo sostituito dall’art. 22 legge n. 903/1965, e l’art. 8, comma 1, legge n. 222/1984, che considera inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Richiama altresì gli artt. 82 e 86 d.P.R. n. 1092/1973, che esigono la convivenza a carico e la titolarità del requisito alla morte del dante causa, nonché l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995.

La Corte adotta il criterio concreto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI n. 6065 del 2018; Cass. Sez. Lav. n. 19530/2024): occorre valutare il possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto, verificando la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee a procurare un guadagno non simbolico. Lo stesso criterio è richiamato dall’INPS nella propria memoria.

Su richiesta del ricorrente, il Decidente ha disposto CTU demandata al CML, il quale inizialmente ha escluso il requisito sanitario. A seguito di un supplemento peritale, il consulente ha rivisto il proprio avviso, concludendo che alla data della morte della madre le residue capacità lavorative del ricorrente non gli permettevano di svolgere una continua e concreta attività lavorativa remunerativa. Il Decidente fa proprie tali conclusioni, non essendo tenuto a peculiari sforzi motivazionali ove vi aderisca, e rileva che esse non risultano assoggettate a specifica critica ad opera delle parti.

La Corte valorizza, inoltre, la segnalazione effettuata dal CML alla Motorizzazione per la revisione della patente di guida, quale iniziativa confermativa, sia pure indiretta, degli esiti peritali. Esclude che il percorso riabilitativo presso una residenza sanitaria e la possibilità di uscire dalla struttura smentiscano le conclusioni raggiunte, poiché il percorso si svolge con il supporto di medici, sanitari e operatori e i miglioramenti non sono relazionati alla sfera lavorativa né prospetticamente idonei a favorirne l’implementazione autonoma.

Quanto alla vivenza a carico, la Corte la ritiene sussistente in via assorbente: l’INPS, pur avendo definito l’istanza oltre il termine regolamentare, non ha elevato l’assenza di tale requisito ad autonomo motivo ostativo. Tale omissione, in applicazione della riserva amministrativa che permea il processo pensionistico, è elemento sintomatico della sussistenza del requisito per come accertato in sede amministrativa. Non emergono in atti circostanze che fondino seri dubbi sulla sua effettiva esistenza. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei maturati, interessi e rivalutazione, e con integrale compensazione delle spese per la natura tecnica dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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