Conto giudiziale non dovuto dal consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 207 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, il cui incarico si sostanzi in un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale e non assume la qualifica di agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, sono soggetti all’obbligo di rendicontazione esclusivamente i consegnatari con debito di custodia, chiamati a gestire un deposito o un magazzino con movimenti di carico e scarico e con obbligo restitutorio delle consistenze. I beni giacenti presso i singoli uffici e destinati all’uso immediato per l’ordinario funzionamento degli stessi restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2014 da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, deferito all’esame del Collegio dalla relazione istruttoria del magistrato relatore.

Il conto risultava sottoscritto dall’agente e dalla responsabile del servizio finanziario e depositato con ampio ritardo rispetto alla tempistica dell’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile. Secondo il magistrato istruttore, l’atto conteneva un elenco di ventisei beni mobili ubicati presso l’ufficio tecnico, privo dei dati di scarico e consistenza richiesti dal modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, e non era qualificabile tecnicamente come conto giudiziale. Il consegnatario ha depositato memoria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità, e il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. Il primo è tenuto alla resa del conto giudiziale; il secondo, titolare di un mero obbligo di vigilanza, ne è escluso. La regola trova fondamento nell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esonera chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e nell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di rendicontazione, ai sensi degli artt. 11 e 23.

La Corte ricostruisce la nozione di debito di custodia: esso presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, con configurazione di un debito di materie e di un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, al contrario, connota la posizione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, citando le Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Veneto n. 37/2014, Sez. Friuli n. 17/2014 e Sez. Piemonte n. 86/2016, nonché, sul difetto dei requisiti minimi del conto, le Sez. Piemonte n. 75/2018 e Sez. Liguria n. 38/2018. Viene precisato che, ove la giacenza presso l’ufficio ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata al rifornimento e configurerebbe una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto.

Applicando tali principi, la Corte rileva che i beni elencati erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per successiva distribuzione. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino, in conformità al modello 24. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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