Pensione di inabilità militare: assenza presupposti e novazione titolo cessazione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 14 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dagli artt. 2 L. n. 222/1984 e 2 L. n. 335/1995 presuppone l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, condizione che deve sussistere al momento della domanda e che è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L’art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali sorti su istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. La rimozione del grado militare a seguito di sentenza penale irrevocabile per delitto non colposo e del relativo procedimento disciplinare produce la novazione del titolo giuridico della cessazione dal servizio, che non è più riconducibile a uno stato di inabilità ma alla fuoriuscita dal consorzio militare per violazione del giuramento di fedeltà, con perdita dei relativi benefici.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare, era stato giudicato con verbale del 2 ottobre 2009 permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e collocato in congedo assoluto, con possibilità di reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Nel marzo 2023 ha presentato domanda di pensione ordinaria di inabilità, respinta dal Ministero della Difesa con decreto del 4 novembre 2024 per difetto sia del requisito della cessazione dal servizio per infermità, sia di quello dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, deducendo vizi procedimentali e di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, e chiedendo il riconoscimento del diritto alla prestazione dal settembre 2009. Ministero e INPS si sono costituti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara infondato il ricorso e lo rigetta. Sul piano processuale, rileva che l’art. 10 bis L. n. 241/1990 esclude espressamente la propria applicazione ai procedimenti previdenziali e assistenziali attivati su istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali: ciò basta a superare il primo motivo.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 2 L. n. 222/1984, 2 L. n. 335/1995 e 2 D.M. n. 187/1997. Tali disposizioni richiedono, univocamente, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e sanciscono l’incompatibilità tra titolarità della pensione di inabilità e svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. La domanda stessa, nella quale l’interessato dichiarava di svolgere attività lavorativa dipendente, e il verbale del Dipartimento militare di medicina legale, che lo indicava reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile, dimostrano che si trattava di inabilità relativa alle sole mansioni militari, non di impossibilità assoluta.

La Corte aggiunge un autonomo argomento. A seguito di sentenza penale irrevocabile per delitto non colposo e del relativo procedimento disciplinare, il ricorrente ha subito la rimozione del grado. Secondo unanime giurisprudenza contabile (C.d.C. Sez. App. III n. 15 del 2022; Sez. App. I n. 121 del 2025), ciò determina la modifica della natura giuridica della cessazione dal servizio, ora riconducibile alla fuoriuscita dal consorzio militare per violazione del giuramento di fedeltà, con perdita dei benefici connessi.

L’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare è respinta perché non tempestivamente formulata e comunque priva di riscontro documentale, essendo stata solo menzionata una sentenza di primo grado senza produrla né chiarirne l’esito.

Il rigetto comporta la condanna alle spese. Verso il Ministero della Difesa la somma è contenuta entro gli € 800,00 richiesti, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Verso l’INPS, trattandosi di valore indeterminabile, si applica l’art. 5 D.M. n. 55/2014, con liquidazione equitativa in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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