Pensioni privilegiate abrogate dalla riforma Fornero anche per i superstiti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 239 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione degli istituti della pensione privilegiata disposta dall’art. 6 della legge n. 214/2011 preclude il riconoscimento del trattamento in favore dei superstiti di dipendente pubblico non appartenente ai comparti fatti salvi, ove la domanda amministrativa sia successiva all’entrata in vigore della riforma. Il figlio maggiorenne che abbia goduto della pensione privilegiata indiretta quale studente universitario ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 915/1978 non conserva alcun diritto quesito: quella fattispecie eccezionale opera entro il limite del ventiseiesimo anno di età e si estingue, senza configurarsi alcuna sospensione del diritto. Il distinto titolo previsto dall’art. 45 del d.P.R. n. 915/1978, per l’orfano divenuto inabile, è fattispecie autonoma e resta subordinato alla astratta riconoscibilità della pensione privilegiata al dante causa secondo la disciplina vigente al momento della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio di un medico deceduto per causa di servizio, aveva goduto in compartecipazione con la madre della pensione privilegiata indiretta riconosciutagli nel 1998. Al compimento della maggiore età la quota era cessata per perdita dei requisiti; il trattamento era rimasto alla sola madre fino al suo decesso. Nel 2019 il ricorrente ha presentato domanda all’Inps, rigettata per motivi gestionali e poi formalmente. Ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto, sul duplice presupposto di un diritto acquisito nel 1998 e temporaneamente sospeso, oppure di un nuovo diritto maturato al decesso della madre quale figlio inabile.

L’Inps ha eccepito in via preliminare la decadenza per tardività della domanda, e nel merito l’infondatezza, contestando la configurabilità di una reversibilità della reversibilità e la qualificazione dello stato di invalidità civile rispetto all’inabilità assoluta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte afferma la propria giurisdizione, rilevando che la pensione indiretta discussa attiene alla vecchia gestione INPDAP e non alla cassa indicata dal ricorrente nella domanda amministrativa.

Nel merito, la difesa sostiene che la questione posta dall’art. 53 del d.P.R. n. 915/1978 non possa estinguere un diritto già riconosciuto, poiché il ricorrente conserva la qualità di orfano inabile ai sensi del richiamato art. 45. La Corte ritiene questa lettura parziale. L’art. 53 fissa il principio generale della perdita del diritto al compimento della maggiore età, con due sole eccezioni: il figlio studente universitario (art. 44) e il maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro nelle condizioni economiche dell’art. 70 (art. 45). La prima non genera un diritto permanente, ma una finestra temporale ancorata alla condizione di studente ed entro il ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il diritto si estingue definitivamente, senza alcuna sospensione.

La fattispecie dell’art. 45 è autonoma e può sovrapporsi a quella dello studente. Per il principio di ambulatorietà, le condizioni soggettive non devono sussistere al momento del decesso del dante causa, ma possono manifestarsi successivamente: la norma parla di orfani che “divengano comunque inabili”. Tuttavia il relativo diritto presuppone la astratta riconoscibilità della pensione privilegiata al dante causa secondo la disciplina vigente al momento della domanda.

Qui opera l’art. 6 della legge n. 214/2011, che ha abrogato gli istituti della pensione privilegiata, facendo salvi solo i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché i procedimenti in corso, quelli con termine di presentazione non ancora scaduto e quelli instaurabili d’ufficio per eventi anteriori. La domanda amministrativa è del 2019 e a tale data il dante causa, medico della CPS, era soggetto estraneo ai comparti esclusi dalla soppressione. Difetta dunque il presupposto del trattamento privilegiato, con venir meno del diritto del ricorrente.

La Corte esclude infine che il pregresso riconoscimento ai sensi dell’art. 44 valga come opzione prenotativa per futuri vantaggi ex art. 45, in assenza di una clausola di salvaguardia dei diritti quesiti. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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