Irregolarità del conto economale per prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 329 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto decorre dal perfezionamento del deposito del conto presso la segreteria della sezione, che si realizza con la resa telematica tramite il sistema SIRECO e non con la mera sottoscrizione digitale degli atti propedeutici. La declaratoria di irregolarità della gestione economale non comporta automaticamente il non discarico né la condanna dell’agente contabile, allorché le irregolarità siano riconducibili a prassi operative tollerate dall’amministrazione, all’assenza di una disciplina regolamentare specifica e all’impiego di un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. La gestione economale non può trasformarsi in un sistema parallelo rispetto alla procedura ordinaria di spesa, ma la responsabilità dell’agente va valutata alla luce del contesto complessivo in cui la gestione si è svolta.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione del fondo economale di un Dipartimento universitario per l’esercizio 2018. Il magistrato istruttore, con relazione n. 614/2024, aveva segnalato plurimi profili di irregolarità: mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente, assenza di un formale provvedimento di parificazione, superamento della dotazione del fondo mediante reintegri in corso di esercizio, rimborsi di spese non ammissibili e carenze nelle modalità di rendicontazione.
L’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il conto era stato depositato il 13 novembre 2019 e che la relazione di deferimento era intervenuta solo il 19 novembre 2024. Nel merito ha chiesto la dichiarazione di regolarità del conto, l’accertamento dell’assenza di ammanchi e il proprio discarico, evidenziando di aver operato da mero esecutore in ossequio alle prassi e alla normativa interna dell’Ateneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO emerge che la resa del conto è avvenuta tramite SIRECO solo in data 21 novembre 2019. La diversa data del 13 novembre 2019, invocata dalla difesa, coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito ai fini dell’art. 140, comma 3, c.g.c. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. non risulta decorso.
Superate le perplessità sulla mancata sottoscrizione del conto e sull’assenza del provvedimento di parificazione, il Collegio esamina il merito e rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo le stesse ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro e vincolante.
Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, all’art. 64, disciplinava la gestione del fondo in termini essenziali, senza individuare puntualmente le tipologie di spesa ammissibili, senza chiarire i presupposti del ricorso al rimborso e senza definire un sistema autorizzativo autonomo. In tale contesto, la gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, confluite solo successivamente nel regolamento adottato nel 2021.
Il sistema informativo gestionale in uso, sebbene consentisse il raccordo tra registro economale e contabilità ufficiale, non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale, non risultando esposti i dati contabili analitici. Quanto ai reintegri, gli stessi erano disposti sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente e sfuggivano a qualsiasi controllo preventivo, mentre la fissazione di limiti di spesa e soglie era rimessa alle impostazioni operative del sistema.
Il Collegio osserva che l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo. Nel caso concreto, relativo a un esercizio antecedente all’adozione della disciplina specifica, l’agente ha operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, convalidando ogni spesa sulla base della documentazione e delle istruzioni ricevute. La responsabilità non può dunque essere valutata prescindendo dal contesto complessivo. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, senza condanna dell’agente e demandando agli organi dell’Ateneo l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità. Respinta, infine, l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di specificazione dei motivi e per assenza di dati sensibili.
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Nota della Redazione
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