Pensione privilegiata tabellare per postumi del trauma al rachide lombo-sacrale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 291 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico contabile ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla pensione, restando il provvedimento impugnato mero presupposto processuale. Nei trattamenti privilegiati tabellari dei militari di leva la classificazione delle infermità dipendenti da causa di servizio va effettuata con esclusivo riferimento alla data della domanda amministrativa, che cristallizza l’oggetto dell’accertamento medico-legale e, in caso di ricorso, l’oggetto del giudizio. Non possono quindi essere valutate le evoluzioni peggiorative successive, in ossequio al principio della previa domanda amministrativa posto dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., a pena di inammissibilità. Per l’aggravamento di una infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio l’ordinamento appresta il distinto istituto dell’aggravamento di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva in congedo dal 14.06.1983, aveva subito durante il servizio un trauma contusivo al rachide lombo-sacrale per la caduta di un portellone metallico, infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con modello C. Con istanza del 30.10.2018 chiedeva la pensione privilegiata. La C.M.O. diagnosticava il trauma contusivo (infermità A) e ulteriori protrusioni discali multiple L/S con stenosi del canale lombare (infermità B), giudicando la prima non ascrivibile a categoria.
Il Ministero della difesa, con decreto n. 66 del 02.05.2019, negava l’ascrivibilità tabellare e non si pronunciava sulla seconda infermità. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della 6^ o, in via gradata, dell’8^ categoria della tabella A.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice ribadisce che la giurisdizione pensionistica investe il rapporto, con cognizione piena sull’an e sul quantum, mentre l’atto gravato rileva solo come presupposto processuale. Il beneficio invocato è la pensione privilegiata ordinaria tabellare, species del trattamento privilegiato, per la quale sussiste la giurisdizione contabile.
Nel merito richiama il combinato disposto degli artt. 64, 67, 68 e 69 del d.P.R. n. 1092/1973 e delle tabelle di cui al d.P.R. n. 834/1981. La causa di servizio può operare anche come concausa efficiente e determinante. La valutazione tabellare va però riferita alla data della domanda amministrativa, principio desumibile dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e dalla non applicabilità, nel giudizio contabile, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. sulle invalidità pensionabili.
Ciò posto, il Giudice rileva d’ufficio che la domanda di aggravamento dell’infermità A e di interdipendenza con l’infermità B, presentata contestualmente al ricorso, pendeva davanti all’amministrazione. Tale oggetto resta fuori dal perimetro del giudizio, perché non sovrapponibile alla domanda amministrativa che ha originato il decreto impugnato.
Il ricorso è invece fondato quanto ai soli postumi diretti ed esclusivi del trauma A. Il parere medico-legale dell’ASP di Palermo, integrato da uno specialista, ha qualificato come verosimile il ruolo di concausa del trauma, ascrivendo i postumi alla VIII categoria della tabella A già alla data della domanda. Il Giudice condivide tale parere, immune da vizi logici, non contestato specificamente dal Ministero.
Riconosce pertanto la pensione privilegiata tabellare di VIII categoria a vita. Quanto alla decorrenza, l’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 la fissa al primo giorno del mese successivo alla domanda, quindi al 01.11.2018, con interessi legali e rivalutazione. Le spese di lite sono compensate integralmente ex art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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