Pensione privilegiata militare e nesso causale con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 235 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare presuppone che le infermità o le lesioni siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano suscettibili di miglioramento. Ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il fattore di servizio assume tale rilievo quando abbia contribuito a determinare l’evento dannoso in misura prevalente rispetto ai fattori estranei, sì che, ove fosse mancato, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Non basta la mera coincidenza cronologica tra insorgenza della patologia e prestazione: occorre che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità. Il giudice può discostarsi dal parere del CVCS qualora la CTU offra ricostruzione medico-legale più convincente sul piano eziologico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina Militare in servizio permanente effettivo per circa tredici anni, impiegato su diverse unità navali e presso un centro di telecomunicazioni, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità: ernia discale con radicolopatia, coxartrosi bilaterale e deficit ventilatorio di grado moderato, con conseguente pensione privilegiata.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha disconosciuto il nesso, ricondotto a predisposizione costituzionale e a fisiologico invecchiamento; il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda recependo per relationem quei pareri, confermati in sede di riesame. Il militare ha impugnato i decreti e i pareri davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del nesso e la condanna dell’INPS al pagamento, con CTU.
La Motivazione della Corte
Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione, trattandosi di domanda volta all’accertamento del nesso causale ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, e riconosce la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni: il Ministero della Difesa ha adottato i provvedimenti contestati, mentre il ricorrente è cessato dal servizio dopo il 2010, con passaggio delle competenze all’INPS.
Nel merito richiama l’art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 64 dello stesso testo, che àncora la dipendenza alla causa o concausa efficiente e determinante. Il fattore di servizio rileva quando abbia contribuito in modo prevalente a determinare l’effetto, in misura tale che, ove fosse mancato, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Non basta l’occasione o la semplice coincidenza cronologica: occorre che il servizio si sia svolto in condizioni di particolare gravosità, non essendo sufficiente che ogni attività lavorativa esponga per sua natura a fattori potenzialmente patogeni.
La Corte aderisce alle conclusioni della CTU, ritenendole motivate e sorrette da congruo apparato medico-scientifico, e le preferisce ai pareri del CVCS, giudicati di dimensione esplicativa prevalentemente generale e apodittici nel negare il nesso. La perizia valorizza le modalità concrete del servizio: movimentazione manuale di carichi, vibrazioni trasmesse al corpo intero, posture incongrue, stazione eretta prolungata, turni di guardia, sbalzi climatici tra ambienti esterni ed interni climatizzati.
Su queste basi il ricorso è accolto, con riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e ascrivibilità per cumulo delle infermità alla 7^ categoria della Tabella A. Le spese di lite sono compensate per la complessità delle questioni.
Quanto alla decorrenza, la Corte applica l’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973: il momento di insorgenza del diritto coincide con il collocamento a riposo, non con il riconoscimento della dipendenza, e la domanda presentata oltre il biennio comporta il pagamento con effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
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Nota della Redazione
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