Consegnatario beni comunali per debito vigilanza non obbligato a conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 107 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La relativa responsabilità si distingue da quella dell’agente con debito di custodia, al quale soltanto è imposta la rendicontazione giurisdizionale, con inversione dell’onere della prova. Ove il conto depositato si risolva in una mera elencazione di beni inventariati e in uso agli uffici, difetta il presupposto normativo del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni mobili di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 15 aprile 2025, aveva prospettato al Collegio criticità sulla ammissibilità, sulla procedibilità e sulla irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione rappresentata.

Il contabile ha depositato memoria difensiva il 22.08.2025, sostenendo di non rivestire la qualifica di agente contabile e di essere titolare di un semplice obbligo di vigilanza. Il difensore ha richiamato la giurisprudenza contabile sulla distinzione tra consegna per vigilanza e consegna per custodia e ha concluso per l’improcedibilità, con compensazione delle spese. All’udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock, con consistenze iniziali, rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa il criterio di discrimine quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti e costituenti scorte operative strettamente necessarie restano esclusi dalla resa del conto, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi per la sussistenza di un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale e dichiarazione di improcedibilità del giudizio di conto. L’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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