Inammissibile il giudizio di conto se manca la colonna degli importi riscossi (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 94 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto redatto dall’agente contabile della riscossione che ometta la colonna degli importi riscossi non contiene uno degli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. Un atto siffatto non può qualificarsi conto giudiziale e non è idoneo a incardinare il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio e l’obbligo per l’agente contabile di depositare nuovamente il conto nelle forme rituali. La difformità dal modello non rileva di per sé, se il conto contiene comunque gli elementi sostanziali previsti dalla legge; rileva invece la mancanza di tali elementi.

Il Fatto

Il conto giudiziale dell’agente contabile di un Comune, relativo ai diritti di front office dell’anagrafe per l’esercizio finanziario 2021, è stato reso e parificato con determinazione dirigenziale. Il magistrato relatore, con relazione depositata in data 7 aprile 2025, ha rilevato che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 del d.p.r. n. 194/1996, risultando incompleto e carente dei requisiti minimi essenziali, e ha chiesto di sottoporre la questione alla Sezione.

All’udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha rappresentato che i conti presentano irregolarità seriali e ha chiesto dichiararne l’inammissibilità, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione, rimettendosi al Collegio per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione che il d.p.r. n. 194/1996 opera tra le due figure di agente contabile. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente contabile della riscossione è previsto il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le eventuali note.

Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi. Tale elemento è richiesto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 del TUEL, nonché dall’art. 116 del regolamento di contabilità dell’ente.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale, con conseguente incardinamento del giudizio. Nella specie, invece, la mancanza della colonna degli importi riscossi non consente di qualificare l’atto come rendiconto, né come conto giudiziale.

Ne deriva, in via preliminare, l’inammissibilità del giudizio, non essendo configurabile un giudizio di conto su un atto erroneamente qualificato tale. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile e impone all’agente contabile un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, nulla disponendo per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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