Equivalenza CCNL e anomalia dell’offerta nella concessione del nido comunale (TAR Lombardia n. 3845 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza delle tutele, imposto dall’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 quando l’operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato nella lex specialis, non richiede una piena identità di disciplina, ma esige che le tutele sostanziali siano equiparabili. La verifica economica va condotta sulle componenti fisse della retribuzione e non può essere assolta dal mero impegno a corrispondere un superminimo, privo di vincolatività contrattuale verificabile ex ante. Sul piano normativo, gli scostamenti che incidono su istituti di primario rilievo, quali lavoro supplementare, preavviso, periodo di prova e trattamento della malattia, non sono marginali e impongono il giudizio negativo di equivalenza. La verifica di anomalia dell’offerta è viziata quando recepisce, senza approfondimento, riduzioni del costo del lavoro non praticabili per tutte le figure professionali.

Il Fatto

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco, su richiesta del Comune di Brivio, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale in concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale. Alla gara hanno partecipato soltanto due cooperative sociali. L’aggiudicazione è stata disposta in favore di una di esse, seconda classificata l’altra.

Con una prima pronuncia il TAR ha accolto il ricorso dell’operatore non aggiudicatario, rilevando l’omessa verifica di anomalia e l’omessa valutazione dell’equivalenza delle tutele del contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria. In esecuzione, l’ente ha riaperto il procedimento e ha espresso giudizio positivo di congruità. Avverso tale determinazione la cooperativa seconda classificata ha proposto un nuovo ricorso, chiedendo l’annullamento e il risarcimento in forma specifica mediante subentro nel contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’anomalia dell’offerta, rileva che l’aggiudicataria ha operato una riduzione lineare del 20% per morbilità sull’intero costo del personale, pari a oltre 59.000 euro, applicandola anche a figure professionali la cui prestazione non varia al mutare delle presenze in aula.

La stazione appaltante ha recepito tale correzione senza verificare che fosse oggettivamente praticabile per tutte le posizioni. La decurtazione appare sostenibile, al più, per gli educatori, ma non per l’addetto alla cucina, per il personale ausiliario e per la coordinatrice, vincolata in offerta a un monte ore migliorativo. Il Collegio esclude che il numero dei bambini, anche applicando l’abbattimento, consenta di ridurre gli ausiliari sotto le due unità richieste dalla normativa regionale.

Parimenti fondata è la censura sugli scatti di anzianità, del tutto pretermessi nel piano economico finanziario, che espone il costo del personale in misura costante per l’intero quinquennio. Né l’aggiudicataria ha dimostrato di poter far fronte ai maggiori costi garantendo la remuneratività della concessione.

Il secondo motivo è fondato. Il giudizio di equivalenza ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non si risolve nell’imporre contratti identici, ma esige tutele sostanzialmente equiparabili, per evitare il dumping contrattuale. Il ricorso al superminimo non integra l’equivalenza economica, non rientrando tra le componenti fisse della retribuzione né essendo certo ex ante. Sul piano normativo, i due contratti divergono su almeno quattro istituti: lavoro supplementare, preavviso, periodo di prova e retribuzione nei primi dieci giorni di malattia, scostamenti non marginali.

Il Collegio annulla quindi l’aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto stipulato e dispone il subentro della ricorrente a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione e dei controlli sui requisiti. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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