Diniego di assegnazione temporanea per il personale della Polizia di Stato (TAR Lombardia n. 3850 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 deroga alla disciplina generale dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 in tema di assegnazione temporanea. Il diniego del beneficio può fondarsi su motivate esigenze organiche o di servizio, che non devono assumere carattere di eccezionalità o di particolare gravità né essere fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. Le esigenze addotte devono essere effettive, ragionevoli e non pretestuose; la loro valutazione concreta appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione e non è sindacabile nel merito. Il bilanciamento tra l’interesse del minore all’unità del nucleo familiare e le necessità operative del Corpo attribuisce prevalenza a queste ultime, purché la motivazione sia specifica e non fondata su formule di stile.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso una Sottosezione di Polizia stradale in Lombardia, aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per il trasferimento temporaneo presso qualsiasi Ufficio di Polizia nella provincia di residenza della famiglia. La richiesta mirava a ricongiungersi alla coniuge, medico presso l’azienda sanitaria locale, per assicurare la presenza di entrambi i genitori accanto alla figlia minore, affetta da documentate patologie.

Dopo il preavviso di diniego, cui il dipendente aveva replicato con proprie osservazioni, l’amministrazione ha rigettato l’istanza valorizzando la scopertura dell’organico e le esigenze operative della sede di appartenenza. Il ricorrente ha impugnato le note di diniego davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare ha sospeso l’efficacia del provvedimento; l’amministrazione ha poi disposto l’assegnazione provvisoria in attesa del giudizio di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, ricordando come la giurisprudenza amministrativa avesse in passato richiesto, per il diniego, scoperture di organico o esigenze di servizio fronteggiabili solo con difficoltà. Questo orientamento è stato superato dalla novella del 2019, che ha inserito la disciplina speciale per le Forze di polizia eliminando il requisito dell’eccezionalità delle esigenze ostative.

La Corte richiama la recente Cons. Stato, II, n. 761 del 2025, che ha rimeditato i propri precedenti, e la giurisprudenza costituzionale sulla peculiarità dell’ordinamento militare e delle Forze di polizia. Le esigenze organizzative devono essere motivate, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego senza formule generiche; una volta esplicitate, il loro apprezzamento concreto spetta alla discrezionalità amministrativa.

Il Collegio aderisce a tale impostazione, già recepita da una propria pronuncia del 2025, e riconosce che il bilanciamento tra l’interesse del minore e le necessità del Corpo attribuisce prevalenza alle esigenze operative. Non è richiesto che ricorra una scopertura patologica, non potendosi pregiudicare la funzionalità ordinaria del servizio.

Nel caso concreto, il provvedimento ha valorizzato la rilevanza della tratta autostradale, snodo per la mobilità di persone e merci, e la necessità di disporre di tutto il personale. L’istruttoria ha confermato una scopertura di organico della sede di servizio, con impiego del dipendente in servizio burocratico non immediatamente sostituibile. L’amministrazione ha quindi legittimamente ritenuto di non privarsi di una risorsa già operativa, non valendo a superare tali ragioni i problemi di salute della figlia.

Quanto al profilo procedimentale, il Collegio esclude la rilevanza del dedotto deficit di partecipazione, applicando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990: non è stato dimostrato che una più ampia partecipazione avrebbe condotto a un esito diverso. Il ricorso è pertanto rigettato siccome infondato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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