Attività libero-professionale presso struttura accreditata: colpa grave e scudo erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 140 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di svolgimento dell’attività libero-professionale da parte del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, in regime di rapporto non esclusivo, opera anche nei confronti delle strutture private accreditate, e non soltanto di quelle convenzionate. L’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996 e l’art. 72, comma 9, l. n. 448/1998 hanno esteso il divieto alle strutture “in qualunque modo accreditate”, con assimilazione ribadita dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la responsabilità erariale ex art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 per il mancato riversamento dei compensi. Ove l’elemento soggettivo integri la colpa grave e non il dolo, l’illecito commissivo non è perseguibile per effetto dello scudo erariale di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente medico odontoiatra, assunto a tempo indeterminato con rapporto non esclusivo presso un’azienda socio-sanitaria territoriale a decorrere dal 1° febbraio 2021. Prima dell’assunzione il professionista svolgeva attività presso un centro odontostomatologico privato accreditato con il Servizio sanitario nazionale. Secondo la Procura, egli aveva proseguito tale attività anche dopo l’assunzione, in violazione delle norme sulle incompatibilità e sul cumulo di impieghi.
L’attore pubblico ha chiesto la condanna al risarcimento di € 28.048,40, corrispondenti ai compensi percepiti e non riversati all’azienda sanitaria. Il convenuto ha contestato la sussistenza del danno e dell’elemento soggettivo, sostenendo che il centro, in quanto meramente accreditato e non convenzionato, non erogherebbe prestazioni a carico del SSN.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione dell’ambito del divieto. L’art. 4, comma 7, l. n. 412/1991, che escludeva l’attività presso le strutture private convenzionate, è stato superato dalle riforme del sistema sanitario. L’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996, successivo al d.lgs. n. 502/1992 che ha introdotto l’istituto dell’accreditamento, ha esteso l’incompatibilità alle strutture private accreditate, anche parzialmente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, che ha affermato l’assimilazione tra strutture convenzionate e accreditate. La Corte cost. n. 238 del 2018 ha chiarito che le strutture private accreditate svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della rete sanitaria pubblica, funzione che impone il divieto di contemporanea attività del medico legato al SSN. La Corte cost. n. 153 del 2024 ha ribadito tale assimilazione. La distinzione tra strutture convenzionate e meramente accreditate operata dall’art. 15 l.r. Lombardia n. 33/2009 attiene ai rapporti tra Regione e strutture sanitarie, non all’incompatibilità dei medici dipendenti.
Accertata l’illiceità della condotta, la Corte esamina l’elemento soggettivo. Il dolo non è ravvisato: il medico ha informato l’azienda della propria attività tramite autocertificazione. Essendo in regime di extramoenia, egli avrebbe potuto svolgere lecitamente la libera professione purché in strutture non accreditate. Il Collegio ritiene verosimile che il convenuto abbia ignorato il limite, più che violarlo volontariamente.
Tale ignoranza, tuttavia, non è giustificabile in ragione della professionalità e dell’istruzione del dirigente, né del divieto espressamente previsto nel contratto sottoscritto. Integra pertanto la colpa grave. Poiché la condotta è commissiva, opera la scriminante dello scudo erariale, con conseguente non perseguibilità dell’illecito. Il Collegio rigetta la domanda e compensa le spese, avendo accertato la sussistenza dei presupposti della responsabilità ma applicando una norma che ha temporaneamente sospeso la punibilità dell’illecito commissivo connotato da colpa grave.
Nota della Redazione
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