Interesse all’accertamento del diritto a pensione retributiva dopo declinatoria di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 297 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie pensionistiche, la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario in sede di appello non fa venir meno l’interesse del ricorrente all’accertamento del proprio diritto innanzi alla Corte dei conti. Sussiste, in particolare, un interesse attuale all’accertamento quando l’Amministrazione abbia eseguito la sentenza di primo grado ormai travolta dal difetto di giurisdizione, poiché il venir meno del titolo giudiziale eseguito espone il ricorrente a possibili atti di autotutela. Il giudice contabile, pertanto, accerta il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo e riconosce la spettanza delle differenze dei ratei non ancora corrisposte.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in quiescenza dal luglio 2019 a seguito di istanza di pensionamento anticipato, ha chiesto alla Corte dei conti il ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo. Il diritto gli era stato già riconosciuto dal giudice ordinario con la sentenza n. 975/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore.

Avverso tale decisione l’INPS aveva proposto appello e la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 355/2022, aveva declinato la propria giurisdizione, indicando come competente il giudice contabile. Nelle more, l’INPS aveva ottemperato alla sentenza di prime cure, riliquidando il trattamento in applicazione del sistema retributivo. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Il ricorrente ha comunque insistito per l’accertamento del proprio diritto.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice unico delle pensioni riguarda la permanenza dell’interesse ad agire dopo che l’Amministrazione ha spontaneamente riconosciuto, in via amministrativa, le pretese fatte valere innanzi al giudice del lavoro. L’INPS ha sostenuto che tale riconoscimento avrebbe reso il ricorso improcedibile.

La Corte non aderisce a questa lettura. Il riconoscimento amministrativo è intervenuto in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente travolta dalla declinatoria di giurisdizione pronunciata in appello. Il venir meno del titolo giudiziale eseguito non è neutro: espone il ricorrente al rischio di atti di autotutela dell’Amministrazione, fondati proprio sul caducarsi della sentenza posta a base della riliquidazione.

Da qui la sussistenza dell’interesse attuale del ricorrente all’accertamento del proprio diritto. L’interesse non è meramente eventuale o ipotetico, ma si radica nella necessità di consolidare la posizione giuridica sostanziale al riparo dal rischio di una futura rimozione degli effetti già prodotti.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. La Corte riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del sistema retributivo, così come già effettuato dall’INPS, nonché il diritto alla corresponsione delle differenze dei ratei ove non già interamente corrisposte, oltre interessi.

Quanto alle spese, il giudice unico rileva la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e il diligente adempimento dell’Amministrazione, e compensa integralmente le spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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