Ottemperanza al giudicato pensionistico senza effetti economici per perequazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 427 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento giudiziale del diritto all’importo intero delle variazioni dell’indennità integrativa speciale sulla pensione, a decorrere dalla data di raggiungimento dell’età pensionabile, non comporta di per sé la disapplicazione o il conflitto con le disposizioni che limitano la perequazione del trattamento pensionistico superiore a determinate soglie. Ne deriva che l’ottemperanza alla sentenza può restare priva di effetti economici sul trattamento pensionistico complessivo, quando l’esecuzione sia avvenuta ma il risultato utile non si sia prodotto in ragione dell’operare di quelle disposizioni limitative. In tale ipotesi il ricorso per ottemperanza va rigettato, non essendo configurabile alcuna inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1159/2011 di questa Sezione, che gli aveva riconosciuto il diritto all’importo intero delle variazioni dell’indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento, a decorrere dal raggiungimento dell’età pensionabile, con i successivi incrementi. Ha dedotto che il resistente non vi aveva dato esecuzione, pur dopo ripetute note di diffida. Ha chiesto quindi di ordinare all’INPS l’integrale esecuzione del giudicato e di nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il resistente ha sostenuto di aver correttamente eseguito la sentenza sulla rata di pensione del mese di giugno 2012, richiamando la nota della sede competente a riscontro della diffida, e ha eccepito che l’esecuzione non aveva prodotto effetti pratici sul trattamento pensionistico, stante l’operare delle disposizioni limitative della perequazione. Ha chiesto il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha inquadrato la questione nei termini propri del giudizio di ottemperanza: verificare se l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato e se l’esecuzione sia stata integrale. Il thema decidendum non attiene dunque al diritto già accertato, ma alla sua traduzione in risultati economici concreti.
Il giudice ha osservato che il riconoscimento del diritto all’importo intero delle variazioni dell’indennità integrativa speciale non comporta, di per sé, la disapplicazione delle disposizioni applicate dall’INPS che hanno limitato il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico superiore a determinate soglie. Tra il diritto accertato e le norme limitative non sussiste, ad avviso della Sezione, alcun conflitto: le seconde operano sul piano della determinazione quantitativa del trattamento, senza negare il diritto riconosciuto in astratto.
Su questa base la Corte ha ritenuto che l’esecuzione della sentenza, avvenuta con il cedolino del mese di giugno 2012, non abbia prodotto effetti economici sul trattamento pensionistico complessivo. L’ottemperanza sussiste dunque come atto, ma resta priva di incidenza patrimoniale per effetto delle disposizioni richiamate dal resistente, tra cui l’art. 21 della legge n. 730/1983, l’art. 34, primo comma, della legge n. 448/1998 e, per gli anni 2012 e 2013, l’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato rigettato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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