Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3300 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro rimasta inadempiuta è fondato quando l’amministrazione non contesti l’inadempimento e risulti decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, solo per la sorte capitale, entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di alcun compenso commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per quattro anni scolastici, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo, notificato nel giugno 2024, era rimasto inadempiuto nonostante il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria nel marzo 2025.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza. La pretesa azionata è risultata adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, limitatamente alla sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso di tale termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con i poteri necessari all’assolvimento del mandato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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