Mansioni superiori e progressioni verticali nella Polizia locale (Cons. Stato n. 6901 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge quadro n. 65 del 1986 articola il Corpo di Polizia locale in comandante, addetti al coordinamento e al controllo e operatori, senza prevedere figure intermedie né l’attribuzione di funzioni superiori a personale inquadrato in categorie inferiori. L’allegato A al CCNL del 31 marzo 1999 e l’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 riservano alla categoria D i compiti di coordinamento e controllo e impongono il passaggio di categoria mediante procedure selettive con criteri oggettivi e predeterminati. Una delibera di Giunta che istituisca il livello dei sottufficiali e assegni tali funzioni agli istruttori di categoria C è pertanto illegittima e non può fondare il requisito valutabile in sede di progressione verticale. Il criterio del bando che attribuisce peso a quel requisito va espunto, con rideterminazione della graduatoria secondo i criteri originari, senza che ciò integri eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Il Comune di Lanciano indice una procedura comparativa per la copertura di due posti di funzionario di Polizia locale mediante progressione tra le aree a regime transitorio. La ricorrente si colloca al terzo posto della graduatoria, dopo i due candidati dichiarati vincitori.
Propone ricorso al TAR Abruzzo, articolando censure e motivi aggiunti contro la clausola dell’art. 5 lett. c2) del bando, che valorizza l’esercizio di funzioni di coordinamento e controllo del personale e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il TAR accoglie il ricorso con la sentenza n. 446/2025. Il Comune appella, contestando la ricostruzione delle mansioni e la portata della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La legge quadro n. 65 del 1986 individua tre figure professionali e non contempla i sottufficiali. L’allegato A al CCNL del 31 marzo 1999 distingue le quattro categorie e l’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000 ribadisce che il passaggio alla categoria D avviene “sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio”.
Il passaggio richiede dunque procedure selettive con criteri oggettivi, non automatismi come una delibera di Giunta istitutiva del grado, priva di verifica ad hoc. L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1° aprile 1999 riconosceva agli operatori di categoria C che svolgessero ulteriori mansioni solo un compenso accessorio, non il passaggio di categoria. Il parere ARAN richiamato dall’appellante non persuade.
Quanto al secondo motivo, la sentenza di primo grado non dà luogo a equivoci. Ha annullato gli atti impugnati con esclusivo riferimento agli effetti prodotti nella procedura, cioè l’attribuzione dei 15 punti: punti da decurtare in quanto illegittimi. Seguire il ragionamento dell’appellante inibirebbe il sindacato di legittimità, perché l’eliminazione di un criterio illegittimo determina sempre l’aumento di peso dei criteri superstiti. Il sub-criterio c2) incide per 15 punti sui 50 attribuibili, sicché la sua rimozione non altera l’impianto della procedura.
La reiezione dei primi due motivi è assorbente del terzo, relativo all’accertamento del difetto del requisito in capo ai controinteressati. Una volta riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione delle funzioni, perde rilievo la questione se le stesse siano state concretamente svolte. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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