Competenza della Giunta a rigettare la proposta di project financing (TAR Lombardia n. 3132 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di project financing a iniziativa privata disciplinato dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, la competenza a valutare l’insussistenza dell’interesse pubblico alla proposta e, quindi, a rigettarla spetta alla sola Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del TUEL. Il RUP, pur con qualifica dirigenziale, deve limitarsi all’attività istruttoria e alla predisposizione di una proposta definitoria con mera valenza endoprocedimentale. Il provvedimento di rigetto adottato dal RUP costituisce sconfinamento in un ambito di competenza dell’organo di governo ed è illegittimo. Resta esclusa la competenza del Consiglio comunale, circoscritta dalla legge ai soli atti fondamentali tassativamente elencati.

Il Fatto

Una società sportiva gestisce da oltre vent’anni un centro sportivo di proprietà comunale in forza di una convenzione di concessione, più volte prorogata. In vista della scadenza del rapporto, la società ha presentato al Comune una proposta di partenariato pubblico-privato avente ad oggetto la progettazione, il finanziamento, la riqualificazione e la gestione dell’impianto per un periodo di vent’anni.

Dopo la nomina del RUP e l’esame della proposta da parte di un apposito Gruppo di Lavoro, con nota del 24 luglio 2023 il RUP ha comunicato il rigetto dell’istanza, ravvisando l’assenza dei presupposti per una conclusione positiva e la mancanza di contenuti innovativi. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’incompetenza dell’organo che lo ha adottato e vizi di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per primo il motivo con cui la ricorrente contestava che il provvedimento negativo fosse stato assunto dal Direttore dell’Area nella qualità di RUP, anziché dalla Giunta o dal Consiglio comunale. La censura è stata ritenuta fondata.

Il giudice ha ricostruito la struttura bifasica del project financing a iniziativa privata: la presentazione spontanea della proposta, sottoposta a valutazione di fattibilità e di pubblico interesse; e, in caso di esito positivo, lo svolgimento della gara, con diritto di prelazione del promotore. La fase preliminare è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, non coercibile nel giudizio di legittimità.

Su questa base il TAR ha escluso la competenza del Consiglio comunale. Le funzioni consiliari sono ipotesi tassative, come si desume dall’art. 42 del TUEL, e tra gli atti fondamentali elencati non figura la dichiarazione di fattibilità delle proposte di project financing. Il Consiglio interviene solo ai fini dell’inserimento dell’intervento nella programmazione dell’ente, non nella fase di valutazione della fattibilità.

Diversa è la posizione della Giunta comunale, cui va riconosciuta la competenza esclusiva a rigettare la proposta in forza dell’art. 48, comma 2, del TUEL. La clausola attribuisce all’organo di governo tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio. La decisione sulla rispondenza della proposta all’interesse pubblico spetta dunque all’organo di governo dell’ente.

Il Collegio ha poi rilevato che il provvedimento impugnato non chiariva quali elementi e presupposti essenziali fossero carenti e si soffermava sul requisito di innovatività, non richiesto dal Codice e rientrante nella valutazione del pubblico interesse. Il RUP avrebbe dovuto limitarsi all’istruttoria e fornire all’organo di governo una proposta definitoria. Il provvedimento è stato quindi annullato per sconfinamento di competenza, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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