Autorizzazione paesaggistica: termine regionale, diniego tardivo e danno da ritardo (TAR Sicilia n. 1806 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, in Sicilia il termine di conclusione del procedimento è quello perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 46 della l.r. n. 17/2004, non quello generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La formazione del silenzio assenso già contemplata dalla norma regionale è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2021, che ne ha ravvisato l’abrogazione tacita a opera del rinvio dinamico all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio significativo nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Ne consegue che l’adozione del diniego oltre il termine non consuma il potere e non rende l’atto illegittimo per il solo fatto della tardività, restando al privato l’azione avversaria del silenzio-inadempimento e, ricorrendone i presupposti, la tutela risarcitoria. Il danno da ritardo è risarcibile solo se sia provata la spettanza del bene della vita: il diniego legittimo esclude la antigiuridicità del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in più riprese alla Soprintendenza competente istanze di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di uno stabilimento balneare con annesso ristorante e strutture amovibili a carattere stagionale. Dopo una richiesta di integrazione e un preavviso di parere contrario, l’istanza del 14.06.2024 non veniva definita nei termini, così che il privato agiva per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per la condanna all’adozione del provvedimento e per il risarcimento del danno.

Sopraggiunto il diniego del 25.11.2024, il ricorrente lo impugnava con motivi aggiunti, deducendo la violazione dei termini procedimentali, l’illegittimità della motivazione per relationem a una precedente pratica, il travisamento dei fatti in ordine alla riferibilità di quella pratica alla medesima particella e l’erroneità del giudizio sul grave danno arrecato alla vegetazione. Il ricorso introduttivo era dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza non definitiva; la causa proseguiva sul ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura sulla tardività del diniego. Il provvedimento non è soggetto all’art. 2 della legge n. 241/1990, ma alla disciplina speciale dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004, che prevede centoventi giorni, interrompibili una sola volta per chiarimenti o integrazioni. Il giudice richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2021 e la giurisprudenza amministrativa conforme: caduto il silenzio assenso, l’inerzia non consuma il potere e la violazione del termine non travolge l’atto adottato tardivamente, potendo semmai fondare la responsabilità per ritardo.

Quanto alla motivazione per relationem, il Tribunale osserva che l’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 consente di sorreggere il provvedimento con il richiamo ad altro atto dell’amministrazione, purché esso sia indicato e reso disponibile all’interessato; non è necessaria l’allegazione materiale né la notificazione degli atti richiamati, secondo i precedenti richiamati dal Collegio.

Il diniego è poi qualificato come provvedimento plurimotivato: ciascun capo motivazionale è autonomo e autosufficiente, sicché la legittimità di un solo capo impedisce l’annullamento. Il Collegio ritiene immuni da censure le ragioni fondate sulla compromissione della vegetazione e sul grave danno, risultando l’abbattimento non autorizzato riconducibile alle opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi degli artt. 146, 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La circostanza era già emersa nel preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, e il provvedimento finale ha dato conto del mancato accoglimento delle osservazioni, in coerenza con il principio del c.d. one shot provvedimentale.

Nessuna contraddittorietà è ravvisata nel richiamo alla precedente autorizzazione del 2008: essa riguardava particelle differenti e non confinanti, all’epoca prive di vegetazione arborea. Le valutazioni tecniche della Soprintendenza, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo per manifesta illogicità, non potendo il giudice sovrapporre un canone valutativo alternativo, quale la perizia di parte sulla specie vegetale abbattuta.

Infine, la domanda risarcitoria è rigettata: il danno da ritardo presuppone la dimostrazione della spettanza del bene della vita e il diniego legittimo la esclude, con prova rigorosa dell’an e del quantum a carico del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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