Ricusazione del contrassegno elettorale e criterio dell’elettore medio (TAR Sardegna n. 29 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricusazione dei contrassegni elettorali, il giudizio di confondibilità si svolge alla stregua del criterio dell’elettore medio, assunto con la normale diligenza e capacità di discernimento. Il pericolo di confusione tra due simboli sussiste solo quando le similitudini vertono su elementi plurimi e davvero significativi, dovendosi escludere laddove gli elementi di differenziazione prevalgano su quelli comuni. La comunanza del solo elemento cromatico centrale non integra gli estremi della confondibilità. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di esclusione fondato su tale sola comunanza, tanto più quando il contrassegno sia già stato ammesso a precedenti competizioni elettorali. Il deposito di un secondo contrassegno, dichiaratamente cautelativo e senza acquiescenza, non rende improcedibile il ricorso avverso l’esclusione del primo.

Il Fatto

In vista delle elezioni del XVII Consiglio regionale della Sardegna, l’Associazione ricorrente deposita l’omonimo contrassegno. L’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Cagliari, con provvedimento del 17 gennaio 2024, lo esclude dalla competizione ritenendolo confondibile con il simbolo dell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, per le asserite somiglianze di simbolo, dati cromatici e dicitura.

In prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle liste, la ricorrente deposita un secondo e diverso contrassegno, precisando di non prestare acquiescenza al provvedimento di ricusazione del primo. Propone quindi ricorso per l’annullamento dell’esclusione e la riammissione del simbolo originario, chiedendo inizialmente misure cautelari, cui rinuncia con successiva memoria. Si costituiscono le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione passiva, l’improcedibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La nota di presentazione del secondo simbolo conferma che esso è stato depositato in via puramente cautelativa, senza acquiescenza all’esclusione del primo. Quanto all’asserita impossibilità di rinunciare al secondo simbolo una volta ammesso, l’Avvocatura non indica alcun dato normativo di tale segno, non rintracciabile nell’ordinamento. Se un simile divieto esistesse, l’Ufficio avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la stessa presentazione cautelativa, mentre la sua ammissione conferma la possibilità di rinunciarvi in sede di presentazione della lista, in caso di accoglimento del ricorso. La conclusione è coerente con il canone di effettività e pienezza della tutela.

Nel merito, la disciplina applicabile è l’art. 8, comma 7, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, che vieta i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale, idonei a trarre in errore l’elettore. La giurisprudenza amministrativa interpreta tale previsione, al pari di analoghe disposizioni elettorali, alla luce del criterio dell’elettore medio, richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2015, n. 2487 e TAR Venezia, Sez. I, 2 dicembre 2002, n. 6464, che a sua volta richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 1999, n. 344.

Applicando tale criterio, il Collegio esclude che un elettore mediamente diligente possa confondere i due simboli. Essi condividono il solo elemento cromatico centrale bianco e rosso, ma si differenziano su tutti gli altri: nell’uno l’elemento è scudo crociato, recante la scritta Libertas, sviluppato in verticale; nell’altro è bandiera, priva di tale scritta, sviluppata in orizzontale. Divergono anche i cromatismi di sfondo e le diciture. La decisione di escludere il contrassegno per la comunanza cromatica di un solo elemento non è dunque conforme al criterio interpretativo costantemente adottato.

Conferma la conclusione la circostanza che il simbolo è già stato ammesso a precedenti competizioni elettorali, anche in competizioni in cui era presente l’UDC. Non si tratta di un simbolo nuovo, per il quale il rischio di confusione sarebbe maggiore, ma di un contrassegno già ammesso e già rappresentato negli organi politici. Non assumono rilievo, infine, le somiglianze con simboli di altri partiti, poiché l’Ufficio non le ha considerate nel provvedimento impugnato. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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