L’ottemperanza per la Carta del docente non sindaca i presupposti del giudicato (TAR Lazio n. 13108 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, né riesaminare il merito della controversia, ma deve limitarsi a ordinarne l’esecuzione. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato grava sull’amministrazione debitrice, la quale, in caso di inerzia, può essere condannata a ottemperare con l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ricevere il beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore corrispondente a quello perduto (pari a 3.000,00 euro), oltre interessi e rivalutazione. Non avendo l’amministrazione ottemperato alle statuizioni di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inerzia del Ministero.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione nelle forme prescritte dalla legge. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e la sussistenza della propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha osservato che, nonostante l’allegato inadempimento, l’amministrazione resistente non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), il Tribunale ha concluso che la pretesa della ricorrente dovesse trovare accoglimento.

Il giudice ha quindi ribadito che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo tale giudizio volto esclusivamente a garantire l’attuazione del comando giudiziale. Sulle base di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di un ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni su richiesta della parte ricorrente.

Il TAR ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV presso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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