Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3094 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato da un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e ne ordina la completa esecuzione nel termine stabilito. L’inadempimento allegato dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione integra il presupposto dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina Commissario ad acta il dirigente preposto alla gestione della spesa, disponendosi che a tale soggetto, in quanto dipendente pubblico già addetto alla relativa funzione, non sia liquidato alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 16 gennaio 2024 che accerta il diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui oltre accessori, e condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione il relativo strumento o altro equipollente.
Il titolo, notificato il 29 febbraio 2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria il 13 marzo 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo: l’assenza di contestazione sul punto consolida il quadro probatorio e consente l’accoglimento.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine è funzionale a consentire all’ente di completare le procedure di spesa nel rispetto dei vincoli di bilancio, senza che ciò si traduca in un ulteriore differimento dell’obbligo esecutivo.
Decorso inutilmente tale termine, provvede, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente, il Commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordin andosi con le strutture straordinarie comunque denominate.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina all’ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e onere del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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