Carenza di interesse sopravvenuta e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1942 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione, salvo che la controparte proponga diverse richieste. Il principio dispositivo opera in senso ampio e impedisce al giudice di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità, con eventuale compensazione delle spese per eccezionali ragioni.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una casa di cura privata accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/2672 del 2019, con cui la Regione ha dettato le regole di gestione del servizio sanitario per il 2020, unitamente al contratto provvisorio per il primo quadrimestre 2020 sottoscritto con riserva con l’ATS competente e agli atti applicativi. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla D.G.R. n. XI/4049 del 2020 e al contratto relativo all’esercizio 2020, anch’esso sottoscritto con riserva.

La ricorrente ha contestato, tra l’altro, il limite massimo regionale all’attività erogabile, il criterio del c.d. finanziato 2019 quale base di calcolo del budget e l’obbligo di rendere prestazioni in regime libero professionale gratuitamente. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti. Nel corso del giudizio, in data 8 aprile 2024, ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente è intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, all’udienza straordinaria di smaltimento del 17 maggio 2024. Ha quindi verificato se tale dichiarazione consentisse ancora una pronuncia nel merito.

Il Tribunale ha escluso questa possibilità. In base al principio dispositivo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Può dunque dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Questi non può procedere d’ufficio né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire.

La decisione richiama espressamente gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la declaratoria di improcedibilità e la definizione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503 e Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599, che confermano l’orientamento consolidato.

Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, ha ravvisato eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti, accogliendo di fatto la richiesta della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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