Conti giudiziali del tesoriere comunale e responsabilità del procedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 211 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, stante la pacifica natura giurisdizionale del procedimento, la Corte dei conti definisce la causa con sentenza immediatamente esecutiva. Accertato il deposito dei conti giudiziali del tesoriere per gli esercizi contestati, viene meno la materia del contendere in ordine all’ordine di deposito, ma resta la verifica del rispetto dei termini. Il responsabile del procedimento tenuto alla trasmissione dei conti alla Corte è individuato, ex art. 139, comma 2, c.g.c., secondo le previsioni dell’ente e il relativo atto di designazione. Il ritardo nella trasmissione dei conti giudiziali giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal codice di giustizia contabile a carico del responsabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha promosso il giudizio per resa di conto nei confronti, tra gli altri, del tesoriere di un ente locale, contestando la mancata presentazione dei conti giudiziali per gli esercizi dal 2015 al 2024. La vicenda trae origine da una deliberazione della Sezione regionale di controllo, dalla quale sarebbe emersa la mancata presentazione per il periodo considerato.

Con decreto è stato assegnato al tesoriere il termine di 150 giorni per il deposito dei conti. Il tesoriere ha rappresentato di aver trasmesso i conti all’ente. La Procura ha quindi chiesto l’acquisizione dei conti asseritamente depositati e la comminazione della sanzione pecuniaria al responsabile del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice osserva anzitutto che il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, come confermato dalla giurisprudenza contabile (sez. giur. Marche, sent. n. 61/23). Ne consegue che il giudizio va definito con sentenza immediatamente esecutiva.

Dalla documentazione prodotta risulta provato che l’agente contabile ha predisposto e presentato all’amministrazione i conti giudiziali per ciascun esercizio, con trasmissione entro il termine previsto dall’art. 139, comma 1, c.g.c.. Unico scostamento riguarda il conto del 2015, trasmesso oltre il termine, da ritenersi comunque ordinatorio.

Il Comune ha poi provveduto a depositare presso la Sezione i conti del tesoriere relativi agli esercizi 2023 e 2024. Quanto agli anni dal 2015 al 2022, il tesoriere ha dato prova di aver trasmesso i conti all’ente. Ne deriva che il deposito presso la Corte risulta, per tali esercizi, riconducibile all’inerzia dell’amministrazione comunale e non del tesoriere.

Ai fini dell’individuazione del responsabile del procedimento, ex art. 139, comma 2, c.g.c., rileva la disciplina dell’ente, secondo cui il responsabile del servizio finanziario trasmette alla Sezione il conto del tesoriere entro il termine collegato al rendiconto. Poiché il regolamento comunale successivo nulla ha disposto sul punto, con decreto sindacale è stato individuato il responsabile del procedimento, confermato nell’incarico fino alla revoca.

Il Giudice individua quindi il responsabile nel titolare del settore finanziario per il periodo di riferimento. In conclusione, dispone il deposito dei conti per gli esercizi dal 2015 al 2022 e commina al responsabile del procedimento la sanzione pecuniaria prevista dal codice di rito, nella misura complessiva di 150,00 euro, da corrispondere al Comune. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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