Indebito pensionistico e tutela rafforzata dell’affidamento del percipiente (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 51 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sottosistema delle pensioni, pubbliche e private, l’indebito non è disciplinato dall’art. 2033 cod. civ., ma da una disciplina speciale che impone di contemperare l’interesse pubblico al recupero con la tutela dell’affidamento del percipiente. Al potere-dovere dell’Amministrazione di modificare il provvedimento di pensione provvisoria e di recuperare le somme erogate in eccedenza si contrappone la situazione giuridica soggettiva di legittimo affidamento del pensionato, che conosce una tutela rafforzata in ragione della natura previdenziale della prestazione. Tale affidamento si fonda su un elemento oggettivo, su un elemento soggettivo (assenza di dolo e buona fede del percipiente) e su un elemento temporale, e prevale sull’interesse pubblico al recupero quando il vantaggio sia stato conseguito in un arco di tempo idoneo a persuadere il beneficiario della sua stabilità. Ne consegue la non ripetibilità dell’indebito e il diritto alla restituzione delle somme trattenute, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione privilegiata, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha disposto a suo carico la restituzione di un indebito di euro 10.244,01 lordi (euro 8.368,25 netti), riferito al periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2024, mediante trattenuta mensile di euro 392,58, pari a un quinto del trattamento in godimento. L’indebito derivava dal conguaglio tra la pensione provvisoria, liquidata a decorrere dal congedo del 17 luglio 2009 in euro 20.177,88, e la pensione definitiva, rideterminata con decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in euro 19.190,76.

Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento di recupero, privo dell’indicazione della causa dell’indebito, era intervenuto solo nel febbraio 2024, a notevole distanza dal collocamento in quiescenza e dal provvedimento definitivo di pensione. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di rideterminazione e la declaratoria di irripetibilità dell’indebito. L’INPS ha eccepito il carattere di doverosità del recupero, quale esercizio del diritto di credito ex art. 2033 cod. civ., e ha invocato i principi delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2011 e n. 2/QM/2012, sostenendo che spetta al percipiente allegare e provare i presupposti del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione verte sulla ripetibilità, da parte dell’INPS, delle differenze emerse in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva. La Corte riconosce che, nonostante il tempo trascorso, permane il potere dell’Amministrazione di modificare il provvedimento di pensione provvisoria e di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore, secondo il principio espresso dalle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM.

Tuttavia, la disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. non trova applicazione al sottosistema delle pensioni. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 431/1993; Corte cost. n. 1/2006) e le Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM: in presenza di un indebito pensionistico occorre contemperare le esigenze di recupero dell’Amministrazione con la tutela dell’affidamento del beneficiario, che riceve una tutela rafforzata per la natura previdenziale della prestazione.

Le Sezioni Riunite individuano gli elementi costitutivi del legittimo affidamento: un elemento oggettivo (il vantaggio del privato); un elemento soggettivo, costituito dall’assenza di dolo e dalla plausibile convinzione di avere titolo all’utilità; un elemento temporale, per cui il vantaggio deve essere conseguito in un arco di tempo idoneo a persuadere il beneficiario della sua stabilità. Tra gli indici sintomatici la Corte annovera il decorso di un tempo superiore al termine di tre anni, ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno giustificato la modifica del provvedimento provvisorio.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la pensione provvisoria è stata corrisposta dal 17 luglio 2009, con aumento del decimo dal 2 ottobre 2013. Il decreto di pensione definitiva è stato adottato il 26 novembre 2014 e trasmesso all’INPS il 1° dicembre 2014, ma portato ad esecuzione solo nel marzo 2024, a quasi quindici anni dalla cessazione dal servizio. Il comportamento inerte dell’Istituto ha rafforzato nel pensionato il ragionevole convincimento della spettanza del trattamento percepito; le amministrazioni erano invece a conoscenza degli elementi necessari alla determinazione della pensione definitiva sin dal 2014. La differenza tra i due trattamenti non era macroscopica (meno di euro 100 mensili) e non risulta notificato al ricorrente il provvedimento definitivo di rideterminazione.

Risultano pertanto integrati i requisiti che fanno prevalere la tutela del legittimo affidamento sull’interesse pubblico al recupero. Il ricorso è accolto, con declaratoria di irripetibilità dell’indebito e diritto alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale per le somme sino ad allora trattenute e dalla data delle singole ritenute per quelle successive, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 33/2017. L’INPS è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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