Discarico del contabile in assenza di revisione analitica del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 25 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile può pronunciare il discarico del conto giudiziale senza procedere a una specifica revisione analitica, quando la rispondenza del conto ai requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 140, comma 2, c.g.c. sia già stata accertata in pregresse verifiche e il decreto presidenziale adottato per l’anno non imponga più tale controllo. La verifica della rispondenza del conto alle indicazioni della Corte costituisce attività istruttoria rimessa alla valutazione del giudice designato, il quale può motivatamente ritenerla non necessaria quando l’esigenza di destinare le risorse ad altre figure di agenti contabili risulti prevalente. Il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico.

Nella relazione il giudice designato ha osservato che il conto in esame non era stato sottoposto alla verifica analitica di rispondenza alle indicazioni impartite dalla Corte con pregresse pronunce, poiché tale verifica non è più prevista dal decreto presidenziale adottato per l’anno 2025. Ha quindi ritenuto non necessaria una specifica revisione ai fini del discarico. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata attiene alla possibilità di pronunciare il discarico del contabile in assenza di una verifica analitica aggiornata del conto giudiziale. Il Collegio muove dal principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c.

Il giudice designato ha ricostruito l’evoluzione della prassi: con pregresse sentenze-ordinanze la Corte aveva impartito una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi; l’attività di revisione successiva aveva costantemente riscontrato la rispondenza dei conti a tali indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

Il dato decisivo è costituito dal decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025, che non prevede più la verifica di tale rispondenza. Da qui la valutazione di non necessarietà di una specifica revisione, giustificata anche dalla prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili e dall’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili.

Il Collegio ha ritenuto condivisibile la prospettazione del giudice designato, non ravvisando condizioni ostative al discarico. La pronuncia dispone pertanto il discarico del contabile per l’esercizio finanziario di riferimento, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *