Cumulo gratuito e sistema di calcolo della pensione INPS (Corte dei Conti Sez. III App. n. 133 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228/2012, il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni diverse è funzionale al solo conseguimento del diritto a un’unica pensione e non incide sulla misura della stessa. Il richiamo del comma 246 alle «gestioni» va riferito ai periodi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima e la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non anche alle Casse professionali private. Ne deriva che, per individuare il sistema di calcolo della quota di pensione a carico dell’INPS, rileva esclusivamente l’anzianità contributiva maturata presso le gestioni INPS, restando il sistema misto applicabile quando in esse il lavoratore non abbia raggiunto diciotto anni al 31 dicembre 1995.

Il Fatto

La vicenda riguarda una professionista che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato sedici anni di contribuzione presso la Gestione pubblica e oltre sei anni presso una Cassa professionale privata. Sul presupposto che l’anzianità complessiva superasse i diciotto anni, l’interessata ha chiesto la riliquidazione della quota di pensione a carico dell’INPS con il sistema interamente retributivo, in luogo di quello misto applicato dall’Ente.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il conteggio dovesse comprendere anche la contribuzione versata presso la Cassa di categoria. L’INPS ha proposto appello, censurando la decisione per violazione dell’art. 1 della legge n. 335/1995 e dell’art. 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che la questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale e sceglie l’opzione ermeneutica che meglio assicura la coerenza interna della disciplina del cumulo, richiamando propri precedenti e la giurisprudenza contabile siciliana. L’interpretazione letterale va integrata con quella logica ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ricercando la correlazione tra le disposizioni che unitariamente regolano il cumulo.

Il Collegio osserva che il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni differenti, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, serve al conseguimento del diritto a un’unica pensione senza ridondare sulla sua misura. La novella del 2016 ha inciso soltanto sul comma 239, ampliando la platea dei destinatari, ma non ha modificato il regime del pro-quota di cui al comma 245, che preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni.

Da ciò deriva l’esclusione di una doppia valorizzazione dello stesso periodo contributivo in gestioni diverse, data l’autonomia delle Casse previdenziali private riconosciuta dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. La perdurante possibilità di ricorrere alla ricongiunzione o alla totalizzazione conferma la tesi: diversamente, si otterrebbero i medesimi benefici senza l’onere corrispondente e senza il trasferimento della contribuzione all’INPS, con duplicazione di utilità a favore del pensionato.

Il sistema di calcolo dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 si applica ai soli periodi maturati nelle gestioni INPS, per il richiamo al comma 6 che lo circoscrive alle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive. La diversità di trattamento rispetto ai liberi professionisti è ragionevole, per l’eterogeneità delle situazioni poste a raffronto. L’appello è dunque accolto e la sentenza di primo grado riformata, con compensazione delle spese in ragione della controvertibilità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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