Nessuna colpa grave del dirigente che recepisce la stima del tecnico comunale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 132 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la colpa grave non può essere ravvisata in capo al dirigente che si limiti a recepire, con proprio provvedimento, i risultati della stima redatta dal tecnico estimatore dell’ente, munito delle specifiche competenze tecniche. Il dovere di verifica e controllo del dirigente si attiva soltanto quando il provvedimento da sottoscrivere presenti profili di illogicità o criticità immediatamente percepibili. La divergenza tra il valore stimato dal tecnico comunale e quello indicato dal consulente d’ufficio, derivante da una differente valutazione di un singolo coefficiente estimativo, integra un mero dissenso tecnico e non un errore macroscopico. Ne consegue che il dirigente, privo di competenze estimative, non risponde del danno erariale conseguente alla determinazione del canone concessorio.
Il Fatto
La sentenza appellata aveva condannato la dirigente di un ente locale al risarcimento del danno erariale, liquidato in una quota percentuale della somma complessivamente stimata, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla proroga di una concessione in locazione di un immobile comunale adibito a bar ristorante, con determinazione di un canone ritenuto inferiore a quello pattuito in precedenza e non adeguato alla rivalutazione monetaria.
La Procura regionale aveva contestato alla dirigente di aver concorso, con la propria determinazione, alla produzione del danno, per aver inescusabilmente ignorato le disposizioni che imponevano di contenere gli investimenti e il regolamento comunale in materia. La dirigente ha proposto appello deducendo l’erroneità della statuizione sulla colpa grave, l’insussistenza del nesso causale e la legittimità della condotta, chiedendo in subordine il più ampio uso del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal principio della ragione più liquida, richiamato dalla stessa Corte quale criterio desumibile dagli artt. 24 e 111 cost. e volto ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale secondo il principio di economia processuale. Nel plesso della giustizia contabile tale criterio consente di procedere direttamente alla valutazione dei profili che manifestano criticità di più immediata percepibilità e conducono a una celere definizione del giudizio.
Richiamati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa — danno patrimoniale certo, condotta commissiva od omissiva, nesso di causalità e colpa grave — la Corte affronta quindi il motivo relativo alla colpa e lo accoglie.
La perizia di stima era stata redatta dal tecnico dell’ente, funzionario munito delle necessarie competenze tecniche e incaricato delle funzioni di estimatore. La dirigente appellante, dal canto suo, non ricopriva un incarico che presupponesse competenze estimative, bensì funzioni di diversa e più alta natura strategico-gestionale. Ella si era pertanto limitata a recepire i risultati della stima effettuata dal soggetto munito delle relative competenze, senza che le si possa muovere un addebito per l’operazione di stima in sé.
Né può esserle rivolto un rimprovero a titolo di colpa grave per aver recepito quei risultati con la determinazione n. 9385 del 2018 recante la propria firma. Il provvedimento in discussione si appalesa, infatti, analitico e formalmente corretto, privo di quei profili di illogicità o criticità che avrebbero attivato i correlati doveri di verifica e controllo.
La Corte si sofferma infine sulla discrasia tra il canone mensile indicato dal tecnico comunale e quello determinato dal consulente tecnico d’ufficio. Tale divergenza deriva da una differente valutazione del coefficiente di vetustità dell’immobile, espresso dal giudizio numerico del consulente in termini difformi da quelli del tecnico dell’ente. Si tratta di un dissenso su un singolo indice estimativo, illustrato e motivato dal consulente ma non riconducibile a un errore macroscopico del dirigente. In tale contesto non è dunque ravvisabile la colpa grave necessaria a fondare l’addebito di responsabilità.
L’appello è pertanto accolto e la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’appellante è respinta, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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