Partecipazione camerale in società consortile in house: parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 217 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo esprime ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 è una verifica di conformità dell’atto deliberativo ai parametri della stretta necessità della società per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, nonché della compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’onere motivazionale deve essere analitico, ma la sua intensità va modulata in chiave proporzionale al grado di complessità e alle dimensioni finanziarie dell’operazione. Nell’acquisizione di una quota di minoranza in una società consortile in house, operativa da anni a favore del sistema camerale e già soggetta ai controlli di legge, la motivazione può essere sintetica e per relationem. Il parere negativo non è comunque interdittivo: l’amministrazione può discostarsene, motivando analiticamente e pubblicando le ragioni sul sito istituzionale.
Il Fatto
La Camera di commercio di Caltanissetta ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana la delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta, con la quale si è stabilito di aderire all’aumento di capitale della società consortile a responsabilità limitata DINTEC, sottoscrivendo una quota di euro 500,00. L’aumento, deliberato dall’assemblea societaria, porta il capitale da euro 551.473,09 a euro 571.473,09 in via scindibile.
Con l’adesione l’ente assume ex novo la qualifica di socio di minoranza. Il Collegio straordinario dei revisori ha reso parere favorevole. La Sezione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sul parere prescritto dall’art. 5 TUSP, nel testo modificato dalla legge n. 118/2022.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica i presupposti della propria competenza. Sul piano soggettivo, la Camera di commercio rientra tra le “altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione” richiamate dall’art. 5, comma 4, TUSP, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 18/SSRRCO/2022/PASP. Sul piano oggettivo, l’operazione comporta l’assunzione della qualità di socio e ricade quindi nel perimetro del controllo, che non si estende invece alle vicende di società già partecipate.
La Sezione esamina poi la competenza all’adozione dell’atto e i profili procedurali. L’ente è commissariato dal 2018; la delibera è stata assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta, attualmente in carica fino all’insediamento degli organi della nuova Camera accorpata. La competenza è riscontrata, così come le forme di pubblicità di cui all’art. 7, comma 4, TUSP. Il vincolo tipologico dell’art. 3, comma 1, TUSP è rispettato, essendo DINTEC una società consortile a responsabilità limitata.
Nel merito, la Sezione richiama il duplice vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP: quello di scopo e quello di attività. La società è struttura del sistema camerale, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, e la sua attività è riconducibile all’autoproduzione di beni o servizi strumentali consentita dalla lettera d) del comma 2. L’oggetto sociale e le previsioni statutarie sul controllo analogo depongono per la natura in house. La cognizione della Sezione non si estende alla verifica concreta dei requisiti dell’affidamento, ma resta limitata alla conformità della delibera ai parametri dell’art. 5.
Sulla sostenibilità finanziaria, il Collegio ne richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, e i criteri di completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità indicati dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. La documentazione esaminata — bilanci degli ultimi tre esercizi, patrimonio netto, variazione del piano degli investimenti e assenza di contributi consortili a carico dei soci — appare idonea a suffragare il giudizio, tenuto conto della non elevata somma investita e dell’operatività consolidata della società.
Quanto alla convenienza economica, pur in assenza di una vera e propria analisi costi-benefici, la Sezione la ritiene complessivamente suffragata dalla specializzazione dei servizi, dal corrispettivo pari al solo costo e dai tempi certi di realizzazione. Sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, l’operazione non incide sugli scambi tra Stati membri. Il parere è pertanto positivo, con le osservazioni della parte motiva, con riserva delle valutazioni di cui all’art. 20 TUSP.
Nota della Redazione
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