Responsabilità erariale da aiuti agricoli comunitari indebitamente percepiti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 202 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli operatori e dei responsabili dei centri di assistenza agricola, nonché dei dipendenti delle società di servizi convenzionate, i quali, disimpegnando funzioni pubbliche nella procedura di erogazione dei contributi, assumono la veste di incaricati di pubblico servizio. Il rapporto di servizio rileva in senso funzionale, dovendo il giudice contabile verificare la sola allegazione di una fattispecie obiettivamente riconducibile alla gestione del pubblico denaro. In tema di prescrizione, l’art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994 va interpretato nel senso che l’occultamento doloso del danno opera oggettivamente, quale impossibilità per l’amministrazione di conoscere il fatto causativo del pregiudizio, ed è configurabile in re ipsa nella produzione di documentazione non veritiera. La condotta dolosa accertata esclude il ricorso al potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di cinque soggetti: il beneficiario di sussidi europei per le annualità 2015, 2016 e 2017, due delegati alla presentazione delle domande uniche di pagamento, un’operatrice e il responsabile pro tempore del centro di assistenza agricola che aveva istruito le istanze. Il presunto danno erariale, quantificato in euro 14.415,86, era contestato in via principale a titolo di dolo e, in via subordinata, agli operatori del centro a titolo di colpa grave.

La pretesa muoveva dalla segnalazione del Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, secondo cui il beneficiario aveva ottenuto i contributi nonostante fosse detenuto per delitti di criminalità organizzata e avesse falsamente dichiarato la conduzione di terreni e il possesso dei requisiti soggettivi. Esperito il procedimento penale, definito con archiviazione, la questione è giunta davanti al giudice contabile, con le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione formulate dalle parti costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e contabile, ha ribadito che il rapporto di servizio in senso funzionale si configura non solo in capo al percettore del finanziamento, ma anche a coloro che ne hanno creato i presupposti o che hanno inciso sulla procedura di erogazione. Gli operatori dei centri di assistenza agricola, anche se dipendenti di società di servizi convenzionate, svolgono una reale ingerenza nella procedura e assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. L’art. 12, secondo comma, del d.m.p.a.a.f. 27 marzo 2008 non vale a escludere la giurisdizione, poiché la disposizione non può limitare l’esercizio della giurisdizione contabile.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha qualificato la fattispecie come ipotesi di occultamento doloso del danno, derivante dalle dichiarazioni mendaci rese in occasione delle domande di aiuto. L’occultamento rileva in senso oggettivo, quale impossibilità per l’amministrazione di conoscere il fatto causativo del pregiudizio, e non richiede una condotta attiva di dissimulazione riferibile a ciascun convenuto. Pertanto il termine quinquennale decorre dalla segnalazione di danno del 30 maggio 2022 e l’azione è stata ritenuta tempestiva.

Nel merito, la Corte ha accertato che il beneficiario era privo della qualifica di agricoltore in attività e della partita IVA, oltre che di un valido titolo di conduzione per i terreni di San Procopio, per i quali mancava la liberatoria della comproprietaria. La condotta è stata connotata da dolo erariale.

La responsabilità dei delegati è stata affermata solo per le annualità di rispettiva competenza, in ragione dell’ampiezza della delega e della conoscenza dello stato detentivo del beneficiario. L’operatrice del centro è stata ritenuta responsabile per l’intero triennio, avendo formato e trasmesso tutte le domande omettendo di rappresentare le circostanze impeditive. Il responsabile pro tempore è stato assolto per carenza di prova dell’imputabilità soggettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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