Rinuncia agli atti in appello contabile ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 94 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la rinuncia agli atti del giudizio proposta dal Procuratore generale e accettata dalle parti appellati determina l’estinzione del giudizio, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., in caso di estinzione per rinuncia non si dà luogo a pronuncia sulle spese. La rinuncia produce i suoi effetti una volta accettata in udienza dai rappresentanti delle parti, senza necessità di ulteriore valutazione nel merito delle censure proposte.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige aveva proposto appello avverso la sentenza n. 48/2021 di quella Sezione, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di due soggetti e aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di altri due.

L’appellante aveva censurato la decisione per illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e insufficienza motivazionale, chiedendone la riforma integrale. Gli appellati avevano chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

All’udienza, il Procuratore generale aggiunto ha rinunciato agli atti del giudizio. La rinuncia è stata accettata in udienza dai rappresentanti dei soggetti appellati.

La Corte ha preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, affermando che ciò comporta l’estinzione del giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La decisione riposa sull’effetto estintivo che l’ordinamento contabile ricollega alla rinuncia agli atti accettata dalle controparti. L’atto dispositivo delle parti sottrae al giudice dell’impugnazione la materia del contendere e preclude ogni esame nel merito delle censure.

Quanto alle spese, la Corte ha richiamato l’art. 110, comma 7, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione. La declaratoria di estinzione esaurisce pertanto il contenuto decisorio del provvedimento.

La Corte ha infine riservato alla fase successiva la liquidazione delle spese di costituzione e difesa in favore dell’appellato ammesso al gratuito patrocinio, subordinandola al versamento in atti di esplicita e documentata istanza, previa verifica dei requisiti in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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