Tardiva impugnazione della delibera di adeguamento del ticket Area C (TAR Lombardia n. 2585 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione che adegua la somma dovuta per l’ingresso nella Zona a Traffico Limitato introduce prescrizioni immediatamente cogenti, che indicano in modo esplicito gli importi e i regimi agevolativi senza rinviare ad atti applicativi. Il termine di impugnazione decorre pertanto dalla pubblicazione all’albo pretorio, non dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. Il differimento dell’efficacia non incide sull’immediata lesività della previsione, essendo certa la sua applicazione e l’effetto pregiudizievole che ne deriva. Il ricorso notificato dopo la scadenza del termine è irricevibile.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale, con decorrenza dal 30.10.2023, ha modificato la disciplina viabilistica della ZTL “Cerchia dei Bastioni”, contestando in particolare l’adeguamento della somma di ingresso per i veicoli ambientalmente compatibili in Area C.
Il Comune di Milano si è costituito e ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso. La questione centrale è quindi se il termine decorra dalla pubblicazione della delibera o dall’entrata in vigore delle nuove tariffe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Il Comune ha documentato la pubblicazione della delibera all’albo pretorio mediante l’indicazione del link all’archivio delle deliberazioni, fornendo dati materiali sufficienti a dimostrare i presupposti fattuali dell’eccezione. La deliberazione, approvata l’11.07.2023 con dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, TU 267/2000, è stata pubblicata il 13.07.2023 per i quindici giorni previsti dall’art. 124, comma 1, TU 267/2000, con termine al 28.07.2023.
Il ricorso risulta notificato solo il 21.12.2023, dunque oltre il termine decorrente dalla pubblicazione. La ricorrente sostiene la natura non immediatamente lesiva delle prescrizioni, che richiederebbero atti applicativi.
Il Collegio respinge questa tesi. La delibera contiene una pluralità di prescrizioni, alcune di mero indirizzo, ma non quelle contestate: rispetto all’adeguamento della somma di ingresso, il provvedimento indica in modo esplicito e dettagliato gli importi dovuti dalle singole categorie di soggetti, con specificazione dei regimi agevolativi, senza rinviare ad atti applicativi. Si tratta di disposizioni immediatamente cogenti.
Né l’immediata lesività può escludersi per il differimento dell’entrata in vigore al 30.10.2023. Il Collegio osserva che tale differimento non incide sull’immediata lesività della previsione, poiché è certa l’applicazione delle nuove tariffe e l’effetto pregiudizievole che esse producono, senza necessità di ulteriori atti applicativi.
Il ricorso, notificato dopo la scadenza del termine, è dunque tardivo e va dichiarato irricevibile. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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