Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1209 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La declaratoria consegue alla verifica dell’interesse alla decisione operata alla pubblica udienza e prescinde dall’esame del merito delle censure. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che connota la materia delle concessioni demaniali marittime.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato innanzi al TAR Toscana gli atti del Comune resistente con cui erano stati rideterminati e poi differiti i termini di scadenza delle concessioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, anche nella versione modificata dal d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 166/2024.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso ulteriori provvedimenti comunali, reiterando le domande di accertamento della natura pluriennale del rapporto e di condanna al rilascio di nuovi titoli concessori, con contestuali istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale. La questione è pervenuta alla decisione nella pubblica udienza del 10 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha comunque versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con propria dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo invece il favore delle spese di giudizio.
Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale ha ritenuto che sia venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti.
Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. La decisione resta così confinata sul piano processuale, senza alcun esame nel merito delle censure articolate dalla ricorrente né delle questioni di compatibilità europea e costituzionale prospettate.
Nota della Redazione
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