Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 157 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Sezione regionale di controllo il potere di rendere parere sulla conformità dell’atto deliberativo con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, anche tramite la costituzione di una nuova società. Il controllo investe i presupposti giuridici ed economici della scelta e non la fase attuativa di diritto societario. Restano estranei allo scrutinio gli atti riferibili a una qualifica di socio già acquisita. Quando la scelta della forma di gestione e dell’affidamento sia già stata operata dall’ente di governo dell’ambito, i margini di discrezionalità del comune socio si riducono, ma l’obbligo di analitica motivazione sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato permane. Il parere positivo può essere reso con le precisazioni rese necessarie dalle lacune motivazionali rilevate.
Il Fatto
Il Comune di Grezzana, aderente al Consiglio di bacino Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare n. 34 del 25 giugno 2025 concernente la costituzione di una società in house, la Newco SpA, tra i cinquantotto comuni del bacino, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani.
L’operazione trae origine dalla deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di bacino n. 11 del 4 giugno 2025, con cui è stata disposta la scelta della forma di gestione mediante affidamento in house e gli atti connessi. Il comune ha subordinato la sottoscrizione della propria quota al parere della Corte o alla decorrenza del termine di sessanta giorni in silenzio-assenso. All’esito dell’operazione il comune assume la qualità di socio diretto con una partecipazione del 2,350% del capitale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, collocandola, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Ne ricava che l’operazione rientra tra le ipotesi di scrutinio preventivo, giacché il comune acquista per la prima volta la qualità di socio.
Quanto ai profili di legittimità, la Corte verifica che l’atto sia stato adottato dal Consiglio comunale con la modalità prescritta dall’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp e che l’oggetto sociale rientri tra le finalità tipiche dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp, trattandosi di produzione di un servizio di interesse generale. La Corte richiama il quadro statale e regionale sul governo del ciclo dei rifiuti, osservando che la scelta dell’affidamento compete al Consiglio di bacino e che residua in capo all’ente procedente uno spazio di discrezionalità limitato, come già affermato dalla Sezione controllo Liguria con la deliberazione n. 8/2024/PASP.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte applica la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni riunite. Sul piano oggettivo il piano economico finanziario asseverato, allegato alla deliberazione, evidenzia la crescita dell’EBITDA e la stabilità del margine di struttura. Sul piano soggettivo il comune ha attestato la copertura dell’investimento, pari a euro 105.729,91, nel bilancio di previsione.
La Sezione rileva però l’assenza, nella deliberazione, di specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, precisazione che confluisce nel dispositivo. Analogo rilievo riguarda la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato: la deliberazione non risulta motivata sul punto, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. Quanto alla convenienza economica, la Corte ritiene congruo il rinvio per relationem alla relazione di settore e all’analisi di benchmark. Allo stato degli atti il parere è positivo, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5, e la deliberazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.