Decadenza triennale inapplicabile all’azione giurisdizionale pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 124 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 opera esclusivamente con riguardo all’istanza amministrativa diretta a ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica o la revoca del provvedimento medesimo. Esso non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile dinanzi alla Corte dei conti, né alla proposizione dell’azione di ricalcolo del trattamento pensionistico. Trattandosi di norma eccezionale, la decadenza non ammette interpretazione analogica. Inoltre l’errore di diritto, quale quello concernente l’aliquota di rendimento applicabile, non rientra tra le ipotesi disciplinate dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Un ex militare ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, domandando l’attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturato sino al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con ratei arretrati e accessori.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con la sentenza n. 116/2023, ha respinto l’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero e accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e limitando gli arretrati alla prescrizione quinquennale, interrotta dall’istanza del 9 aprile 2022. Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione, deducendo che il pensionato sarebbe incorso nella decadenza per non aver presentato la domanda di ricalcolo entro tre anni dal decreto definitivo di pensione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda l’ambito applicativo della decadenza prevista dall’art. 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice territoriale aveva rigettato l’eccezione richiamando per relationem una precedente decisione della stessa Sezione Veneto. L’appellante ha sostenuto che tale applicazione delle norme contenute negli artt. da 203 a 207 del citato d.P.R. fosse errata.
Il Collegio ha ritenuto la censura non fondata. Le disposizioni richiamate prevedono che l’ufficio emittente possa modificare o revocare il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, in presenza di errori o documenti nuovi, su domanda dell’interessato da presentarsi a pena di decadenza entro tre anni. La giurisprudenza costante della Corte dei conti ha affermato che tale termine riguarda esclusivamente l’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio la modifica del provvedimento di pensione e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale, anche in ragione dell’eccezionalità della norma, che non consente interpretazione analogica.
Il Collegio ha richiamato numerosi precedenti in senso conforme, tra cui Sez. I n. 349 del 2018, Sez. II n. 132 del 2016, Sez. Veneto n. 110 del 2023, Sez. Sicilia n. 282 del 2023, Sez. Puglia n. 605 del 2022, Sez. Sardegna n. 204 del 2022 e Sez. Toscana nn. 272/2021 e 9/2020.
Con specifico riferimento a una fattispecie analoga, concernente il ricalcolo ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è stata esclusa l’applicabilità delle norme invocate dall’appellante sotto l’ulteriore profilo per cui l’errore di diritto, quale quello in discussione, non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973. Anche per tale ragione non risulta applicabile il termine di decadenza previsto da tali disposizioni.
L’appello del Ministero della Difesa è stato pertanto rigettato. Le spese legali sono state compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., in considerazione del mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente; nulla è stato disposto sulle spese di giustizia, in ragione della loro gratuità.
Nota della Redazione
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