Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 382 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione del diritto azionato nel corso del giudizio determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, istituto applicabile anche ai giudizi devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti e dichiarabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo che elimina la materia della lite sia successivo alla proposizione della domanda e risulti ritualmente acquisito al processo ovvero concordemente ammesso dalle parti. Il giudice contabile, nel dichiarare la cessazione, deve valutare il comportamento processuale della parte pubblica ai fini della regolazione delle spese. Ove la soddisfazione dell’interesse pretensivo sia intervenuta solo dopo la notifica del ricorso, in presenza di reiterate istanze amministrative rimaste inevase, si configura la soccombenza virtuale e l’Istituto previdenziale va condannato al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Gli orfani ed eredi legittimi di un dipendente civile della Marina Militare, deceduto nel novembre 2022, adivano la Corte dei conti per ottenere la ricostituzione della prestazione pensionistica del de cuius e la liquidazione pro quota delle differenze sui ratei arretrati maturati per effetto della maggiorazione prevista per l’esposizione all’amianto ex art. 13, comma 7, legge n. 257/1992.
Il lavoratore aveva subito plurime esposizioni alla fibra durante il servizio presso l’arsenale, con diagnosi di carcinoma polmonare riconosciuto dall’INAIL quale malattia professionale. Il Comando Marittimo Sicilia aveva trasmesso all’INPS il decreto di riliquidazione della pensione, con un importo annuo lordo superiore a quello in precedenza erogato. Nonostante la domanda amministrativa di riscossione del settembre 2023 e le successive istanze, l’Istituto non aveva corrisposto le differenze, da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva anzitutto che entrambe le parti concordano sul fatto che l’INPS, nel corso del giudizio, ha provveduto alla riliquidazione della pensione del de cuius e al pagamento delle differenze sui ratei arretrati in adesione al petitum. La parte ricorrente ha ritenuto tale adempimento pienamente satisfattivo.
La cessazione della materia del contendere, osserva la Corte, è istituto espressamente disciplinato solo in alcuni settori — art. 95 d.lgs. n. 175/2024 per la giustizia tributaria e art. 34 d.lgs. n. 104/2010 per il processo amministrativo — ma, per elaborazione giurisprudenziale, ha trovato piena applicazione in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione contabile, nonché nei giudizi civili.
Si tratta di una fattispecie di estinzione del processo, distinta dalla rinunzia agli atti, che si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato. Può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo che determina l’integrale eliminazione della materia della lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti, come richiamato dalle pronunce Cass. civ. n. 7871/2019 e n. 22446/2016.
Nel caso concreto la riliquidazione e il pagamento delle differenze hanno fatto venir meno ex se la ragione stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.
Sul governo delle spese la Corte dissente dalla difesa dell’Istituto. Il pagamento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e il ritardo è imputabile all’INPS: a fronte del decreto di riliquidazione comunicato dal Ministero della Difesa nel maggio 2023, la prima esecuzione è intervenuta con un lotto di lavorazione del giugno 2025, benché la parte ricorrente avesse già presentato domanda amministrativa nel settembre 2023, seguita da domanda di riesame e ricorso amministrativo rimasti inevasi. Sulla base del principio della soccombenza virtuale, l’Istituto è condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario; nulla per le spese di giustizia in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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