Imposta di soggiorno e responsabilità contabile del gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 250 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, sia incaricato della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno assume la qualità di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il riconoscimento, ad opera dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, della qualifica di responsabile d’imposta con diritto di rivalsa non esclude né la giurisdizione contabile né il rapporto di servizio con l’ente beneficiario del tributo. La parifica con esito negativo del conto, pur non equivalendo ad attestazione positiva, integra la condizione di procedibilità del giudizio di conto. L’imposta di soggiorno è tributo di consumo a tariffa fissa per notte di pernottamento, con soggetto passivo il turista: è manifestamente infondata la tesi che la assuma a tributo percentuale sul fatturato del gestore.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dalla relazione del magistrato istruttore sul conto giudiziale reso dalla società che gestisce una struttura ricettiva a quattro stelle, incaricata dal Comune di riscuotere l’imposta di soggiorno per il 2023. Il conto esponeva nella colonna delle riscossioni un importo di euro 31.256,00 e nella colonna dei versamenti in tesoreria un importo pari a zero.

Il magistrato chiedeva quindi di dichiarare irregolare il conto e di condannare l’agente al riversamento della somma, oltre interessi. L’ente locale aveva già disposto la parifica negativa e avviato il recupero tributario. La società si opponeva sostenendo un errore di quantificazione: secondo la difesa l’imposta andava calcolata applicando un’aliquota percentuale al fatturato, non corrispondendo ai ricavi complessivi della struttura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare della procedibilità. La parifica del conto è fase imprescindibile del giudizio di conto, ma non si esaurisce in un’attestazione positiva: la parifica con esito negativo costituisce comunque la condizione che consente l’esame collegiale. Nel caso di specie, dunque, nessuna questione di procedibilità impediva la decisione.

Il Collegio ricostruisce poi la disciplina dell’imposta di soggiorno, quale tributo di scopo rimesso alla regolamentazione comunale in via provvisoria. Richiamate le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM, conferma che i gestori incaricati della riscossione e del riversamento assumono la funzione di agenti contabili. Le modifiche del 2020 e del 2021, che hanno attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, non hanno inciso sul rapporto di servizio: lo stesso soggetto può essere sottoposto sia alla giurisdizione tributaria sia a quella contabile, in presenza del maneggio di denaro pubblico.

Nel merito, la Corte rileva che il conto, redatto sul modello n. 21 per gli enti locali, espone nella sezione delle riscossioni l’imposta incassata nei mesi di apertura stagionale e non iscrive alcun versamento in tesoreria. Tale mancata rappresentazione corrisponde a un effettivo mancato riversamento, confermato dalla parifica negativa e dagli atti di contestazione dell’ente.

La tesi difensiva è respinta su due piani. Sul piano giuridico, l’imposta di soggiorno è tributo di consumo a tariffa fissa per notte, con soggetto passivo il consumatore-turista, non un tributo percentuale sul valore della produzione. Sul piano fattuale, la difesa non ha offerto alcun principio di prova che i dati della prima sezione rappresentassero il fatturato anziché l’imposta riscossa: il conto depositato costituisce piena prova del carico. L’istruttoria è quindi completa e non occorre restituire gli atti al giudice designato.

Ne consegue la declaratoria di irregolarità della gestione e la responsabilità contabile dell’agente per l’omesso versamento di euro 31.256,00, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze fino al soddisfo, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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