Giudizio di ottemperanza: obbligo del Ministero di adottare il provvedimento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 366 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza della Corte dei conti che ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, il Ministero convenuto è tenuto ad adottare il provvedimento di riconoscimento della prestazione, quale atto prodromico e necessario perché l’Istituto previdenziale possa procedere alla liquidazione. La mera trasmissione della sentenza all’INPS, sollecitata come adempimento di competenza, non integra esecuzione del giudicato e non esime l’amministrazione dal proprio obbligo. Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., si svolge tra le parti del giudizio definito con la sentenza ottemperanda e non consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti estranei al giudicato, quand’anche destinatari del successivo provvedimento di liquidazione.
Il Fatto
Le ricorrenti, nella qualità di eredi del dante causa, hanno introdotto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui la Sezione giurisdizionale aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia e il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria, a decorrere dal 14.07.2011 e fino al 16.11.2020, con condanna del Ministero al pagamento della prestazione e dei ratei arretrati.
Notificata la sentenza al Ministero, che non ha provveduto nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le ricorrenti hanno diffidato l’amministrazione ai sensi dell’art. 218, comma 1, c.g.c. Il Ministero ha riscontrato di aver trasmesso la sentenza all’INPS per la rivalutazione della pensione di reversibilità. Le ricorrenti hanno eccepito che l’INPS, estraneo al giudizio di cognizione, non è destinatario del giudicato, e hanno chiesto la determinazione delle modalità esecutive e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto dato atto della ritualità della diffida a adempiere, ritenuta presupposto processuale dell’azione di ottemperanza secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dal Ministero, essa è stata respinta: l’art. 218 c.g.c. circoscrive il giudizio di ottemperanza alle parti del giudizio definito con la sentenza ottemperanda, che nel caso di specie sono le ricorrenti e il Ministero.
Nel merito, il Giudice ha ricostruito il riparto di competenze: spetta al Ministero adottare il provvedimento di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atto necessario per consentire all’Istituto previdenziale di provvedere alla liquidazione della prestazione e dei relativi arretrati. Allo stato degli atti tale provvedimento non risulta adottato, essendosi l’amministrazione limitata a trasmettere la sentenza all’INPS.
Il ricorso è stato pertanto accolto, risultando provata la mancata esecuzione della sentenza nei termini indicati e sussistendo tutti i presupposti di legge. Il Giudice ha ordinato al Ministero di adottare il provvedimento di riconoscimento e di trasmetterlo all’INPS entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è stato nominato il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente pro-tempore dell’ufficio competente o in altro dirigente delegato, con facoltà di provvedere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del perdurante inadempimento. Le spese di lite, liquidate in euro 500, sono poste a carico del Ministero con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.