Ricorso inammissibile se non confuta gli elementi autonomi a carico (Cass. pen. Sez. VII n. 3550 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione, il motivo che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento posto a fondamento della responsabilità deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Ne discende che il ricorrente non può limitarsi a dedurre il vizio senza confutare gli ulteriori elementi autonomamente valorizzati dal giudice di merito. L’aggravante del mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato è inoltre configurabile anche quando il veicolo sia adibito a pubblico trasporto.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno, in data 10.05.2024, ha confermato la condanna loro inflitta dal Tribunale di Salerno per il delitto di cui all’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, aggravato ai sensi dell’art. 291-ter del medesimo d.P.R. La vicenda riguarda l’illecita importazione di tabacchi lavorati esteri.

I condannati censurano, da un lato, la valorizzazione delle dichiarazioni di un coimputato, delle quali deducono anche l’inutilizzabilità perché non sottoscritte; dall’altro, l’erronea applicazione dell’aggravante, non potendo la motonave considerarsi mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato.

La Motivazione della Corte

Il primo ordine di doglianze è ritenuto privo delle indispensabili connotazioni di specificità. I ricorrenti non hanno confutato gli elementi a carico valorizzati dalla Corte territoriale: le videoriprese presso l’officina del coimputato, le intercettazioni telefoniche e il rinvenimento della polizza di carico relativa al container su cui aveva viaggiato il carico sequestrato.

Tali elementi sono stati considerati autonomamente idonei a fondare la responsabilità, facendo degradare le dichiarazioni del coimputato a mero innesco dell’attività investigativa. Non confutando questo percorso, i ricorrenti hanno omesso di illustrare la decisività delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili.

La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01, secondo cui, nell’ipotesi in cui con il ricorso si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione ai fini della prova di resistenza. Gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Il residuo ordine di doglianze è giudicato meramente reiterativo e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni, anche sistematiche, che rendono l’aggravante applicabile anche qualora il mezzo appartenente a persona estranea al reato sia costituito da un veicolo adibito a pubblico trasporto o comunque utilizzato da comuni viaggiatori.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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