Stupefacenti: sequestro legittimo su segnalazione anonima della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. VII n. 4386 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, è legittimo il sequestro della sostanza eseguito dalla polizia giudiziaria d’iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima. Il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all’art. 333, comma 3, cod. proc. pen. non si riferisce alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all’acquisizione della notizia di reato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, purché tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato. Ai fini dell’attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. rileva non solo il valore venale del corpo del reato, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente; la Corte Appello di Lecce, con sentenza del 16.02.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, sostenendo che essa si fonda su una denuncia anonima pervenuta ai militari, inutilizzabile ai sensi dell’art. 333, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo lamenta l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina anzitutto la questione dell’utilizzabilità della segnalazione anonima. Il Collegio richiama il principio secondo cui, in materia di stupefacenti, è legittimo il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria d’iniziativa a seguito di perquisizione ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 309/1990, quando la segnalazione provenga da fonte confidenziale e anonima. Il divieto posto dall’art. 333, comma 3, cod. proc. pen. non riguarda, infatti, le iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all’acquisizione della notizia di reato.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 4 n. 2849 del 05.11.2019 e Sez. 1 n. 38605 del 15.07.2021. La doglianza è inoltre generica, perché il ricorrente non indica in modo specifico le ragioni e i dati di fatto su cui fonda la richiesta di nullità, e difetta di rilevanza, poiché il giudice di appello non ha fondato il convincimento sulla denuncia anonima, ma su un quadro probatorio solido: i tabulati telefonici da cui emergono contatti finalizzati ad acquisti di cocaina e le sommarie informazioni testimoniali di più assuntori che hanno riferito di fornirsi dal ricorrente.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte osserva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 n. 32872 del 08.06.2022). Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato (Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021).

Nel caso concreto il giudice di appello ha valorizzato la fiorente attività di spaccio gestita dal ricorrente, capace di ampliare la platea degli acquirenti, e il comportamento processuale tenuto, non avendo egli fornito alcuna informazione sui canali di rifornimento. Né il ricorrente indica in modo specifico quale contributo effettivo abbia offerto alle indagini. Quanto all’attenuante del lucro di speciale tenuità, la Corte richiama Sez. 3 n. 18013 del 05.02.2019 e Sez. Un. n. 24990 del 30.01.2020: la valutazione non si esaurisce nel valore venale del corpo del reato, ma investe il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta, in termini effettivi o potenziali. Il diniego appare pertanto congruo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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