Messa alla prova e sospensione della patente: competenza al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 4412 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Tale sanzione è di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s. La regola trova fondamento nella sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia in deroga al giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato contestato, perché estinto per esito positivo della messa alla prova, applicando contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo un unico motivo di violazione di legge: il giudice avrebbe esercitato un potere riservato dalla legge all’Autorità amministrativa. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene al riparto di competenza tra giudice penale e Prefetto in ordine all’irrogazione della sospensione della patente di guida quando il reato di guida in stato di ebbrezza sia dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.
La Corte ritiene il ricorso fondato e richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.s.
Il fondamento della regola risiede nella sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s.
Solo in queste ultime ipotesi, infatti, la disciplina speciale lascia al giudice, in deroga al citato art. 224 C.d.s., la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’irrogazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che viene eliminata, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Pisa per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.