Scambio elettorale politico-mafioso e dolo dell’intermediario (Cass. pen. Sez. 1 n. 14807 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scambio elettorale politico-mafioso, la promessa di procurare voti può essere formulata alternativamente “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis” ovvero “da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis”. Ne consegue che, nel testo introdotto dalla legge n. 43 del 2019, non è necessario provare che il procacciamento dei voti sia avvenuto con metodo mafioso laddove il promittente sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche quando l’agente operi uti singulus. Il dolo dell’intermediario richiede la prova della piena consapevolezza e volontà di contribuire al patto, inclusa la conoscenza della natura mafiosa dell’accordo. In materia cautelare, la presunzione di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale sulle disposizioni generali; il tempo trascorso deve essere comunque espressamente considerato come possibile elemento di superamento della presunzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata a un indagato per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. La contestazione riguardava l’intermediazione volta a garantire, in cambio di voti, un esito favorevole di una perizia medico-legale per un soggetto condannato per associazione mafiosa e sottoposto a detenzione domiciliare. Secondo l’accusa, l’indagato aveva messo in contatto i protagonisti dell’accordo, finalizzato ad avvicinare il perito d’ufficio per ottenere la conferma dell’incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute dell’assistito.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In particolare, si contestava che non fosse stato provato l’impiego del metodo mafioso e che l’intermediario fosse consapevole della natura politico-mafiosa dell’accordo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha escluso il vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo. Ha chiarito che la nuova formulazione dell’art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla legge n. 43 del 2019, prevede due distinte condotte alternative, una connotata dal metodo e l’altra dalla qualità soggettiva del promittente. Ha pertanto ritenuto sufficiente l’appartenenza del soggetto promittente a un’associazione mafiosa, citando a sostegno Sez. 6, n. 43186 del 2024 e richiamando l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 16397 del 2016 in tema di immanenza della modalità mafiosa.

Quanto al dolo dell’intermediario, la Corte ha ritenuto che la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisca questione di fatto, rimessa al giudice di merito. Ha quindi esaminato la conversazione del 19.12.2019, valorizzata dalla difesa come prova dell’assenza di consapevolezza. La Corte ha osservato che il tenore letterale e la successione cronologica degli eventi non consentono di escludere che l’accordo fosse già intervenuto in un incontro precedente, al quale l’indagato aveva partecipato. La richiesta di voti, pertanto, non appariva alternativa ma complementare all’ipotesi della corresponsione di denaro.

In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla verifica dei vizi argomentativi e non comporta una nuova valutazione degli elementi. Ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in considerazione della natura del reato contestato. Ha inoltre riconosciuto che il Tribunale aveva correttamente valutato il tempo trascorso come elemento non dirimente, in ragione delle modalità del fatto e delle frequentazioni dell’indagato. Infine, ha giudicato congrua la motivazione sulla scelta della misura custodiale, in considerazione della necessità di limitare la libertà di movimento e i contatti con terzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 416-ter c.p.

Tutte le 51 sentenze sull'art. 416-ter c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *