Nessun fatto nuovo nel mutamento di qualificazione giuridica del reato-fine (Cass. pen. Sez. II n. 4787 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Una valutazione giuridica differente di elementi già noti non integra il fatto nuovo che consente di superare la preclusione del giudicato cautelare. In materia di misure reali, la preclusione endoprocessuale opera allo stato degli atti e concerne l’identità degli elementi già sottoposti al giudice, non la mera identità storica del fatto. La sopravvenuta riqualificazione di un reato-fine, nell’ambito della medesima contestazione associativa, non altera i presupposti della misura adottata. Il profitto del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. è autonomo rispetto a quello dei singoli reati-fine, sì da giustificare il sequestro finalizzato alla confisca anche in presenza di una diversa qualificazione delle condotte in danno delle persone offese.

Il Fatto

Il Gip presso il Tribunale di Milano aveva disposto un sequestro preventivo nell’ambito di una indagine per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate in danno di più persone, realizzate anche mediante una serie di società schermo. Al ricorrente era contestata la partecipazione al sodalizio, con riferimento ai capi di imputazione relativi all’associazione e a una delle condotte in danno della persona offesa.

All’esito delle indagini, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari aveva parzialmente rideterminato l’imputazione, qualificando quale appropriazione indebita aggravata il reato-fine originariamente contestato come truffa. Il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo, la cui istanza era stata rigettata dal Gip. L’appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. era stato respinto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 22.05.2024, che aveva confermato il vincolo sul presupposto della diretta riferibilità del profitto al delitto associativo e dell’operatività del giudicato cautelare. Ricorreva allora per cassazione il destinatario della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema centrale: se la sopravvenuta diversa qualificazione giuridica di un reato-fine, da truffa aggravata ad appropriazione indebita aggravata, possa costituire elemento nuovo idoneo a superare la preclusione del giudicato cautelare in materia reale. Il ricorrente sosteneva che il mutamento dell’imputazione avesse inciso sui presupposti della misura, mai avendo l’appropriazione indebita formato oggetto della contestazione associativa originaria.

Il principio, ribadito, è che una valutazione giuridica differente di elementi già noti non può costituire uno dei nova deducibili per superare il ne bis in idem cautelare, essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto. Nel caso concreto, i dati oggetto di valutazione, la base di indagine e gli elementi integranti la condotta sono rimasti identici a quelli esaminati dal Gip al momento della misura; la posizione della persona offesa era stata considerata già nella fase genetica e in sede di riesame, con riguardo al fumus commissi delicti e al periculum in mora.

Sul versante sostanziale, la Corte richiama il principio secondo cui i vantaggi patrimoniali del reato associativo sono autonomi rispetto a quelli derivanti dai reati-fine, con estensione della confiscabilità a tutti i vantaggi prodotti dal sodalizio. Il profitto del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. non coincide con il mero fatto di associarsi, ma è il frutto della sommatoria dei profitti generati dai singoli reati. Ne deriva che il sequestro è riferibile al delitto associativo e non è inciso dalla diversa qualificazione del reato-fine.

Quanto ai limiti di sindacato, la Corte ricorda che, in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali, il controllo è circoscritto alla sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ravvisabile solo quando manchi del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente. Nel caso in esame la motivazione risulta articolata e immune da illogicità.

Il ricorso è stato quindi rigettato perché proposto con motivi infondati e non consentiti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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