Inconfigurabile la resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 147 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali presuppone un obbligo di custodia sui beni mobili o sulle materie oggetto della gestione. Quando la gestione non riguarda beni per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 187799/22, reso dall’agente contabile relativamente all’esercizio finanziario 2022 e depositato il 04.07.2023. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, ritenendo non configurabile l’obbligo di resa in relazione ai beni suddetti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario di beni dell’ente locale. Il presupposto sostanziale di tale obbligo di resa risiede nella sussistenza di un debito di custodia sui beni mobili o sulle materie affidate all’agente contabile, secondo la disciplina degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, richiamata per gli enti locali dall’art. 93 TUEL.
La Corte verifica che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sussista tale obbligo di custodia. Da ciò trae la conseguenza che l’obbligo di resa del conto giudiziale non è configurabile. Il conto, pertanto, difetta del suo presupposto sostanziale.
La conclusione della Procura regionale viene dichiarata conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, espressamente richiamata: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. Tali precedenti affermano il medesimo principio, escludendo la configurabilità dell’obbligo di resa del conto in relazione ai beni suddetti.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio in epigrafe. La pronuncia in rito comporta la restituzione degli atti all’ente locale interessato e l’assenza di statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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