Incarichi di consulenza del Sindaco e obbligo di revoca degli atti illegittimi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 197 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, gli atti di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a 5.000 euro sono sottoposti al controllo successivo della competente Sezione regionale della Corte dei conti, volto a verificarne la conformità a legge e l’idoneità a raggiungere i risultati di efficacia, efficienza ed economicità. L’incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge reg. Sicilia n. 7/1992, non può essere conferito o prorogato per sopperire a lacune organizzative o a carenze di organico dell’ente, né per supportare le ordinarie attività gestionali. Il controllo si conclude con l’accertamento delle misure consequenziali adottate dall’ente che, in accoglimento dei rilievi, abbia revocato l’atto illegittimo e conformato la propria attività ai parametri di legittimità indicati dalla Sezione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato, in via successiva, la determinazione sindacale con cui un Comune siciliano aveva prorogato, per ulteriori sei mesi, l’incarico di esperto del Sindaco in materia di politiche comunitarie, urbanistica e lavori pubblici, con un compenso lordo di 6.000 euro. La proroga seguiva a un primo conferimento e a tre precedenti rinnovi, tutti motivati con formule sostanzialmente identiche.

Con una prima deliberazione interlocutoria, la Sezione aveva rilevato che il rinnovo replicava l’incarico senza diversificare o specificare le esigenze, invitando l’ente a fornire controdeduzioni e documentazione. All’esito dell’istruttoria, la Sezione aveva ritenuto che la proroga si ponesse in contrasto con la disciplina regionale, emergendo l’intento di sopperire alla carenza di personale dell’ufficio tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro del controllo successivo sulla gestione. L’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005 impone la trasmissione alla Corte degli atti di spesa per incarichi superiori a 5.000 euro, in raccordo con l’art. 1, comma 42, legge n. 311/2004. Il controllo mira all’autocorrezione dell’ente e non si esaurisce nello scrutinio di stretta legalità, ma investe la regolarità complessiva dell’azione amministrativa.

Sui presupposti di legittimità, la Sezione richiama l’art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e il divieto di contratti di collaborazione continuativi e organizzati dal committente, nonché i requisiti del comma 6. Viene ribadita la linea interpretativa restrittiva: le amministrazioni devono operare con le proprie risorse e ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali.

Quanto agli incarichi di esperto del Sindaco, l’art. 14 legge reg. n. 7/1992, come precisato dalla Corte cost. n. 70 del 2022, non consente di nominare l’esperto per attività di supporto agli uffici dovute a documentabili carenze di professionalità interne. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile di appello sulla fiduciarietà dell’incarico, ammettendo il rinnovo nel corso del mandato del Sindaco che lo ha conferito, per una durata che non lo ecceda.

La Sezione ricorda poi gli obblighi di pubblicazione ex art. 15 d.lgs. n. 33/2013, quali condizioni per l’efficacia dell’atto e la liquidazione dei compensi, e le disposizioni sul ricorso a collaborazioni in materia di PNRR.

Nel caso concreto, il Collegio prende atto che l’ente, in accoglimento dei rilievi, ha revocato l’incarico con una nuova determinazione sindacale, conformando la propria attività alle linee applicative della Sezione. Il controllo si chiude pertanto con l’accertamento delle misure consequenziali, l’richiamo alla costante osservanza della disciplina e l’invito al Sindaco a inoltrare annualmente al Consiglio comunale la relazione sull’attività degli esperti, con trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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