Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 28 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c., l’avvenuto deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione avviene in forma di sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., forma ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. In tale ipotesi non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale aveva comunicato alla Procura regionale, con più note, il mancato deposito da parte degli agenti contabili di un Comune dei rendiconti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. All’esito dell’istruttoria, la Procura accertava che i conti del servizio economato non erano stati presentati all’amministrazione e, di conseguenza, non erano stati depositati presso la segreteria della Sezione.

La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Il giudice designato, con proprio decreto, assegnava all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione e al Comune il termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo, e la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne le conseguenze processuali del deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato con decreto dal giudice designato. La Corte rileva che i conti sono stati effettivamente depositati nei termini fissati.

Da tale accertamento discende, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse alla pronuncia di condanna alla resa del conto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Quanto alla forma del provvedimento, il giudice monocratico ritiene che debba essere adottata la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.

La Corte esclude, infine, ogni pronuncia sulle spese, in coerenza con l’esito del giudizio. La declaratoria di estinzione chiude il procedimento, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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