Accessori pensionistici: rivalutazione solo oltre gli interessi legali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 263 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di crediti pensionistici il creditore non può cumulare la rivalutazione e gli interessi legali sul capitale rivalutato. Ai sensi dell’art. 167, comma 3, cod. giust. contabile, il maggior danno da diminuzione di valore del credito è liquidabile solo per la parte che sopravanza gli interessi nella misura legale, secondo i principi già affermati dalle Sezioni riunite n. 10/QM/2002. Il giudizio di ottemperanza ha per oggetto l’esatto adempimento del giudicato e non consente ulteriori accertamenti oltre l’obbligo statuito. La contestazione di presunti errori di calcolo deve essere precisa e puntuale e non può risolversi nella produzione di conteggi alternativi; la consulenza tecnica d’ufficio non supplisce agli oneri probatori delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza di due sentenze con le quali la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, gli aveva riconosciuto il diritto agli accessori di legge sugli emolumenti arretrati maturati in determinati periodi. Con la seconda pronuncia l’Amministrazione era stata condannata a eseguire gli obblighi entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
Dopo la diffida, il Ministero comunicava di aver integralmente eseguito la pronuncia con il pagamento di una somma. Il ricorrente, sulla base di una consulenza tecnica di parte, assume l’asserito e perdurante inadempimento e quantifica un credito residuo ulteriore. Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del Ministero dell’Istruzione, regolarmente notificato e non costituitosi. L’intervenuto pensionamento del commissario ad acta non impone il rinnovo della notificazione, già perfezionatasi nei confronti del Ministero, atteso che dagli atti risulta l’avvenuto adempimento dell’incarico originariamente affidato. Il commissario ad acta assume peraltro veste di parte non necessaria, citata per mero tuziorismo, restando ininfluente la sua partecipazione in presenza della regolare chiamata del soggetto tenuto all’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte ricorda che oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, al fine di consentire il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione; presupposto è l’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza. La questione riguarda la quantificazione degli accessori sugli arretrati, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo.
Trova applicazione l’art. 167, comma 3, cod. giust. contabile, che ha positivizzato gli esiti interpretativi delle Sezioni riunite n. 10/QM/2002: la rivalutazione è liquidabile solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali, ossia quando l’indice di svalutazione superi il saggio legale. La Corte richiama sul punto anche Sezioni riunite n. 6/2008/QM, Sez. III App. n. 79/2015 e Sez. II App. n. 888/2017.
Il consulente di parte ha invece computato l’interesse sul capitale rivalutato annualmente, operando il cumulo dei due accessori e giungendo a un importo nettamente superiore a quello calcolato e liquidato dal Ministero. L’errore emerge anche nel richiamo alle Sezioni Unite civili n. 38 del 29.01.2001, precedente non confacente ai giudizi davanti alla Corte dei conti per il chiaro disposto del d.lgs. n. 174/2016 e comunque superato, ratione materiae, dalle pronunce delle Sezioni riunite.
Il Ministero ha prodotto i conteggi delle somme dovute e delle trattenute fiscali; la stessa parte dà atto di avere ricevuto il pagamento in diverse tranches. Le contestazioni del consulente non sono corrette, perché cumulano rivalutazione e interessi in contrasto con i richiamati principi, mentre il ricorrente non espone con chiarezza le ragioni dell’asserita erroneità della liquidazione. La Corte disattende quindi la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, che non può sopperire agli oneri probatori delle parti, e richiama Cass. n. 20844/2015 sul carattere preciso e puntuale delle contestazioni di calcolo.
La contumacia del Ministero impone la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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