Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 24 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile e dell’amministrazione nel termine perentorio assegnato dal giudice designato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione del giudizio avviene con sentenza e non con decreto, in applicazione dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. All’esito del giudizio estintivo non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli approfondimenti istruttori accertavano che, con riguardo alla gestione dei proventi per occupazione di suolo pubblico, i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la Segreteria.
La Procura regionale individuava l’agente contabile tenuto alla presentazione e promuoveva il giudizio per la resa del conto. Con decreto il giudice designato assegnava il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione e il successivo termine per il deposito in Segreteria, corredati delle parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Avvenuto il deposito tramite l’applicazione SiReCo, la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini assegnati. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stata realizzata la pretesa dedotta in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
La questione centrale attiene alla forma del provvedimento di definizione. Il Collegio ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c..
La decisione si fonda dunque su un duplice rilievo: da un lato l’avvenuto deposito dei conti nel termine perentorio, dall’altro la qualificazione formale del provvedimento di chiusura. La scelta della sentenza risponde alla necessità di adeguare la forma dell’atto alla funzione effettivamente svolta, con prevalenza del criterio funzionale su quello meramente nominale.
Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia in ragione dell’esito del giudizio. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Nota della Redazione
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